
Escludere dal reddito di cittadinanza i "beneficiari della protezione internazionale" per mancanza del requisito di residenza di dieci anni "costituisce una discriminazione indiretta" che è "in linea di principio, vietata". Lo ha stabilito la Corte Ue del Lussemburgo nella causa C-747/22 nell'ambito del rinvio pregiudiziale, promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo (Italia), con ordinanza del 15 novembre 2022
Il caso
A un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria in Italia era stato revocato il «reddito di cittadinanza» (prestazione sociale accompagnata da un percorso di inserimento lavorativo) dopo che un controllo amministrativo aveva rivelato che egli non soddisfaceva il requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale previsto dal diritto italiano. L’interessato ha contestato tale decisione dinanzi a un giudice italiano, sostenendo che il requisito della residenza di dieci anni costituiva una discriminazione indiretta, in quanto suscettibile di essere soddisfatto più facilmente dai cittadini italiani. Ritenendo tale requisito potenzialmente discriminatorio e sproporzionato, il giudice nazionale ha adito la Corte di giustizia per verificarne la conformità al diritto dell’Unione.
La decisione
La Corte constata, in primo luogo, che il «reddito di cittadinanza» costituisce al contempo una misura di accesso all’occupazione, soggetta al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali, e una prestazione sociale essenziale, sotto forma di reddito minimo, anch'essa soggetta a questo stesso principio. In secondo luogo, il requisito della residenza di dieci anni, sebbene applicato in modo identico ai cittadini dello Stato membro e ai beneficiari di protezione internazionale, incide principalmente sugli stranieri e costituisce una discriminazione indiretta nei confronti di questi ultimi, che è, in linea di principio, vietata.
In terzo luogo, la Corte ritiene che tale requisito non sia obiettivamente giustificato dal fatto che la concessione del «reddito di cittadinanza» implica, secondo il governo italiano, un notevole onere amministrativo ed economico, il che giustificherebbe il fatto di riservare tale concessione alle sole persone ben integrate nella comunità nazionale. La Corte rileva a tale riguardo che la concessione di prestazioni sociali a una persona comporta, per l’istituzione interessata, gli stessi costi, indipendentemente dal fatto che tale persona sia beneficiaria di protezione internazionale o sia cittadina dello Stato membro interessato. Inoltre, per quanto riguarda le misure di accesso all'occupazione e le prestazioni sociali essenziali, quali il «reddito di cittadinanza», il diritto dell'Unione conferisce ai beneficiari di protezione internazionale un diritto alla parità di trattamento, senza consentire agli Stati membri di prevedere requisiti o limitazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore dell'Unione. Orbene, la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro non è prevista dal diritto dell’Unione come criterio per la concessione dei sussidi in questione a tali beneficiari.
Si ricorcarda che dal 1° gennaio 2024, l’istituto del Reddito di Cittadinanzaè stato abrogato, sostituito in parte con l’assegno di inclusione.
Sentenza della Corte nella causa C-747/22