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04 marzo 2026

Tar Lazio, se i requisiti sostanziali esistono, il nulla osta deve essere salvaguardato


Pr il Tribunale  la tutela sostanziale del lavoratore prevale rispetto ai rigori formalistici della procedura "flussi" 

Con l’ordinanza cautelare n. 1046/2026, pubblicata il 18 febbraio 2026, la Sezione I-Ter del TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare contro la Prefettura di Roma, sospendendo la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato. La vicenda riguarda una pratica avviata nel 2022. Solo nel 2025 la Prefettura aveva disposto la revoca del nulla osta, contestando l’incompletezza dell’asseverazione e la mancanza dell’idoneità alloggiativa. Tuttavia, il lavoratore aveva integrato tutta la documentazione necessaria nelle more del giudizio.

Il TAR ha applicato un orientamento ormai consolidato dal Consiglio di Stato, basato su tre pilastri:

  • Dal "giudizio sull'atto" al "giudizio sul rapporto": Il processo amministrativo non deve solo verificare se l'atto era legittimo al momento dell'emissione, ma deve esaminare la fondatezza della pretesa sostanziale del cittadino.
  • Valutazione delle sopravvenienze: L'Amministrazione non può ignorare documenti favorevoli (come l'idoneità alloggiativa o asseverazioni corrette) prodotti successivamente all'istanza, specialmente se i ritardi sono imputabili alla Pubblica Amministrazione.
  • Tutela dei diritti fondamentali: In materia di immigrazione, il rigore formale deve cedere il passo ai principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, evitando che lungaggini burocratiche pregiudichino irreversibilmente il diritto al lavoro e al soggiorno.

In definitiva, ad avviso dei giudici, la PA non può limitarsi a una verifica "statica" e burocratica, ma se i requisiti sostanziali esistono (anche se maturati in ritardo), il nulla osta deve essere salvaguardato.

Ordinanza cautelare Tar Lazio n. 1046/2026

 

 

         

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