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Consiglio Ue, accordo su rimpatri, Paesi sicuri e meccanismo di solidarietà
09 dicembre 2025
Consiglio Ue, accordo su rimpatri, Paesi sicuri e meccanismo di solidarietà
Le intese tra i governi dei 27 raggiunte nel Consiglio “Giustizia e affari interni”. I regolamenti andranno negoziati con il Parlamento Europeo
Ieri nel Consiglio “Giustizia e affari interni”, i Paesi dell'Ue hanno raggiunto importanti accordi in materia di rimpatri, meccanismo di solidarietà e lista dei Paesi Sicuri per l'implementazione del Patto Asilo e Migrazione.
REGOLAMENTO RIMPATRI
Ieri il Consiglio Ue ha finalizzato la sua posizione su un regolamento crea procedure uniformi a livello UE per il loro rimpatrio, impone obblighi a chi non ha il diritto di rimanere e introduce strumenti di cooperazione tra gli Stati membri. Consente inoltre agli Stati membri di istituire hub di rimpatrio in paesi terzi. L'accordo sarà la base perr avviare negoziati con il Parlamento europeo per concordare un testo legislativo finale.
Obblighi per chi soggiorna illegalmente
Il regolamento sui rimpatri imporrà severi obblighi ai destinatari dei rimpatri – innanzitutto rispettare l’obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro in questione e cooperare con le autorità. Altri obblighi includono rimanere a disposizione delle autorità, fornire un documento di identità o di viaggio, fornire dati biometrici e non opporsi fraudolentemente alla procedura di rimpatrio.
Ci saranno anche conseguenze quando le persone soggette a rimpatrio non collaborano. Gli Stati membri potranno decidere di rifiutare o ridurre determinati benefici e sussidi, rifiutare o revocare permessi di lavoro o imporre sanzioni penali che, secondo la posizione del Consiglio, dovrebbero includere anche la reclusione.
Abilitare gli hub di rimpatrio
Il regolamento chiarisce che il "paese di rimpatrio" può essere un paese con il quale esiste un accordo o un’intesa in base al quale la persona che non ha diritto di soggiornare negli Stati membri è accettata. Stabilisce inoltre le condizioni per creare tali accordi o intese. Essi potranno essere conclusi solo con un paese terzo in cui si rispettano gli standard internazionali sui diritti umani e i principi del diritto internazionale, incluso il principio di non-refoulement.
Conteneranno anche le procedure per il rimpatrio della persona che soggiorna illegalmente, le condizioni del suo soggiorno nel paese non UE e le conseguenze in caso di mancato rispetto dell’accordo o dell’intesa. Tali hub di rimpatrio potranno funzionare sia come centri di transito verso il paese di rimpatrio finale sia come destinazione finale.
Rimpatrio delle persone che rappresentano un rischio per la sicurezza
Il regolamento introduce misure speciali per le persone che costituiscono un rischio per la sicurezza. Potranno, ad esempio, ricevere un divieto d’ingresso superiore al periodo massimo normale di dieci anni, o addirittura un divieto d’ingresso a tempo indeterminato. Gli Stati membri potranno anche imporre la detenzione, inclusa la detenzione in carcere, con una durata superiore a quella normalmente prevista.
Riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio
Attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, gli Stati membri potranno riconoscere ed eseguire direttamente una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro, senza dover avviare una nuova procedura. Ciò invierà un forte segnale ai cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente: non potranno evitare il rimpatrio spostandosi in un altro Stato membro.
Il riconoscimento reciproco delle decisioni di un altro paese non è ancora obbligatorio. Secondo la posizione del Consiglio, la Commissione Europea valuterà il funzionamento del sistema due anni dopo l’entrata in applicazione e, se opportuno, presenterà una proposta legislativa per renderlo obbligatorio per tutti gli Stati membri.
Ordine di rimpatrio europeo
Il regolamento introdurrà un ordine di rimpatrio europeo (ERO), un modulo su cui gli Stati membri dovranno indicare gli elementi chiave della decisione di rimpatrio. Gli Stati membri dovranno inserire l’ERO nel Sistema d'Informazione Schengen – il sistema di condivisione delle informazioni per la sicurezza e la gestione delle frontiere nell’UE.
Ciò faciliterà il riconoscimento reciproco, poiché gli Stati membri disporranno delle informazioni necessarie per riconoscere la decisione di rimpatrio di un altro Stato membro. Se una persona soggetta a un ordine di lasciare l’UE si trasferisce in un altro Stato membro, quest’ultimo potrà applicare direttamente la decisione basata sull’ERO.
Gli Stati membri hanno deciso che l’ordine di rimpatrio europeo sarà introdotto entro due anni al massimo dall’entrata in vigore del regolamento sui rimpatri.
Regulation establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the EU, 5 December 2025 (general approach)
MECCANISMO DI SOLIDARIETÀ
Ieri il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sull’istituzione del meccanismo annuale di solidarietà per il 2026. Il meccanismo di solidarietà è uno degli elementi principali del Patto UE su Migrazione e Asilo e fornisce un sostegno efficace agli Stati membri sottoposti a pressione migratoria.
Quando inizierà ad applicarsi dal 12 giugno 2026, il Patto renderà il sistema europeo di asilo più efficace. Da un lato, il Patto contiene regole chiare sulla responsabilità per l’esame delle domande di asilo. Dall’altro, mira a ridurre gli ingressi irregolari e prevede misure di solidarietà tra gli Stati membri per alleviare il peso su quei paesi in cui arriva la maggior parte dei migranti. Nel lungo termine, il Patto contribuirà a ridurre la pressione migratoria su tutti gli Stati membri.
Esigenze di solidarietà per il 2026
Le esigenze di solidarietà per il 2026 riflettono il fatto che il primo ciclo annuale di gestione della migrazione inizierà a essere attuato dal 12 giugno 2026. Il numero di riferimento per il meccanismo di solidarietà 2026 è pari a 21.000 ricollocazioni o altre misure di solidarietà, oppure 420 milioni di euro di contributi finanziari.
Contributi
Durante le riunioni dell’Alto Foro sulla Solidarietà (che si sono svolte il 18 e il 27 novembre 2025), gli Stati membri hanno annunciato i loro contributi di solidarietà. Esistono tre tipi di misure di solidarietà: ricollocazioni, contributi finanziari e misure di solidarietà alternative. Ogni Stato membro decide quale tipo di misura intende offrire, compresa la possibilità di combinare diverse tipologie.
Beneficiari della solidarietà
Sulla base della valutazione dei criteri quantitativi e qualitativi stabiliti nel Patto, la Commissione europea ha concluso che Cipro, Grecia, Italia e Spagna sono sottoposti a pressione migratoria. Questi paesi possono beneficiare delle misure del meccanismo di solidarietà.
Austria, Bulgaria, Croazia, Cechia, Estonia e Polonia sono state individuate come paesi che affrontano una situazione migratoria significativa a causa della pressione cumulata degli anni precedenti. Di conseguenza, gli Stati membri che hanno espresso il desiderio di vedere i propri contributi di solidarietà per il primo meccanismo ridotti totalmente o parzialmente hanno avuto i loro impegni adeguati alla luce della situazione migratoria significativa.
Un gruppo di paesi considerati a rischio di pressione migratoria avrà accesso prioritario alla EU Migration Support Toolbox, che comprende l’assistenza delle agenzie dell’UE e il sostegno dei fondi europei.
Prossime tappe
Dopo l’accordo politico sul meccanismo di solidarietà, il Consiglio dovrà ancora adottare formalmente la decisione di esecuzione. Ciò avverrà dopo la revisione giuridica e la traduzione, entro il 31 dicembre 2025.
PAESI SICURI
Ieri il Consiglio ha concordato la sua posizione su due atti legislativi dell’UE che rafforzeranno l’applicazione pratica dei principali concetti di “
paese sicuro
” nelle norme europee in materia di asilo. L'accordo sarà la base per avviare negoziati con il Parlamento europeo per concordare i testo legislativi finali.
Il nuovo regolamento che rivede il concetto di “paese terzo sicuro” amplierà le circostanze in cui una domanda di asilo può essere respinta come inammissibile. Il Consiglio ha inoltre completato un’importante parte del Patto su Migrazione e Asilo del 2024, concordando la prima lista comune dei paesi di origine sicuri dell’UE, che consentirà agli Stati membri di gestire le domande di protezione internazionale in modo accelerato.
Riforma del concetto di paese terzo sicuro
Il concetto di paese terzo sicuro consente agli Stati membri dell’UE di respingere una domanda di asilo come inammissibile (cioè senza esaminarne il merito) quando i richiedenti avrebbero potuto chiedere e, se idonei, ottenere protezione internazionale in un paese non UE considerato sicuro per loro.
Secondo le norme aggiornate concordate dal Consiglio, gli Stati membri potranno applicare il concetto di paese terzo sicuro in base a una delle seguenti tre opzioni:
esiste un “collegamento” tra il richiedente asilo e il paese terzo; tuttavia, questo collegamento non sarà più un criterio obbligatorio per applicare il concetto;
il richiedente ha transitato attraverso il paese terzo prima di raggiungere l’UE;
esiste un accordo o un’intesa con un paese terzo sicuro che garantisce che la domanda di asilo di una persona sarà esaminata nel paese non UE interessato. L’applicazione del concetto sulla base di un accordo o di un’intesa non è possibile nel caso di minori non accompagnati.
Un richiedente che presenti ricorso contro una decisione di inammissibilità basata sul concetto di paese terzo sicuro non avrà più automaticamente il diritto di rimanere nell’UE durante la procedura di ricorso, fermo restando il diritto del richiedente di rivolgersi al tribunale per chiedere di poter rimanere.
Lista UE dei paesi di origine sicuri
Il concetto di paese di origine sicuro consente agli Stati membri di prevedere un sistema speciale per l’esame delle domande di protezione internazionale. In base al regolamento sulle procedure d’asilo del 2024, adottato nel quadro del Patto su Migrazione e Asilo, gli Stati membri devono applicare una procedura accelerata per i richiedenti provenienti da un paese di origine sicuro e possono svolgerla alla frontiera o nelle zone di transito.
Le norme sui paesi di origine sicuri si basano sul presupposto che i richiedenti provenienti da tali paesi dispongano di una protezione sufficiente contro il rischio di persecuzione o gravi violazioni dei loro diritti fondamentali. I paesi non UE possono essere designati come paesi di origine sicuri solo quando soddisfano un livello elevato di sicurezza.
Il Consiglio ha concordato che i seguenti paesi debbano essere designati come paesi di origine sicuri a livello UE: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia.
I paesi candidati all’adesione all’UE sono anch’essi designati come paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, a meno che:
vi sia una situazione di conflitto armato internazionale o interno nel paese;
siano state adottate misure restrittive che incidono sui diritti e le libertà fondamentali;
la percentuale di decisioni positive delle autorità degli Stati membri nei confronti dei richiedenti del paese superi il 20%.
La posizione del Consiglio chiarisce che la Commissione deve monitorare la situazione nei paesi candidati all’UE e informare gli Stati membri quando una di queste eccezioni si applica o cessa di applicarsi.
Il Consiglio ha inoltre convenuto che la Commissione possa sospendere la designazione di un paese di origine sicuro a livello UE per l’intero paese o per parti del suo territorio o popolazione, quando giustificato. Gli Stati membri potranno comunque mantenere proprie liste nazionali con ulteriori paesi non UE oltre a quelli presenti nella lista europea.
Il Consiglio ha anche approvato la proposta della Commissione di accelerare l’attuazione di alcune disposizioni del Patto su Migrazione e Asilo, precedentemente prevista per giugno 2026.
Regulation establishing a list of safe countries of origina at EU level, 27 November 2025 (general approach)
Regulation as regards the application of the safe third country concept, 27 November 2025 (general approach)
Fonte: Consiglio dell'Unione Europea
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