Ciascuna parte determinerà annualmente il numero di visti per vacanze lavoro che potranno essere rilasciati.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, la Legge n. 136, del 17 settembre 2025, con la quale viene ratificata e data esecuzione all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022L’art. 27 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. n. 286/98) elenca tra le categorie specifiche di lavoratori che possono fare ingresso in Italia, e ottenere un permesso di soggiorno, in ogni momento dell’anno e al di fuori delle quote autorizzate dai decreti flussi (cd ingressi “fuori quota”). Le ipotesi di ingresso per vacanze lavoro, cui possono beneficiare giovani stranieri che “ secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani …” (art. 27, comma 1, lett. r). Per saperne di più vai alle faq dedicate. In particolare, l’Accordo raggiunto con il Giappone prevede che ciascuna parte rilascia, a titolo gratuito, un visto per vacanza-lavoro al cittadino dell'altro Paese risiedente nel Paese di origine, che abbia un'età compresa tra i 18 e i 30 anni Tale visto, valido per un anno, permette di esercitare, senza permesso di lavoro, un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a 6 mesi come attività accessoria delle vacanze.Ciascuna parte determinerà annualmente il numero di visti per vacanze lavoro che potranno essere rilasciati.
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- Accordo vacanze lavoro Italia- Giappone