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28 marzo 2025

Nel CPR in Albania anche gli espulsi dall'Italia


Dal CdM nuovo decreto legge per il contrasto dell'immigrazione irregolare. Relazione annuale 2025 conferma la lista dei Paesi sicuri

Anche i migranti che sono già in Italia,  destinatari di un provvedimento di espulsione, potranno essere trasferiti in Albania e trattenuti nel Centro per il rimpatrio (CPR) di Gjadër. Lo prevede il DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 37 "Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare" approvato oggi in consiglio dei Ministri, insieme alla relazione annuale sui Paesi di Origine sicuri, che conferma la lista contenuta nel D.L. 158/2024. Di seguito, il testo del comunicato di Palazzo Chigi sui due provvedimenti. 

"1. Disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare.

Le misure introdotte mirano a sfruttare a pieno le potenzialità delle strutture realizzate in Albania in base al Protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023, rafforzando il sistema dei rimpatri e consentendo il trasferimento non solo degli stranieri ritrovati all'esterno del mare nazionale o a seguito di operazioni di search and rescue (SAR) ma anche di quelli attualmente trattenuti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) italiani e destinatari del provvedimento di espulsione. 

Il testo, tra l’altro, prevede la possibilità di trasferire presso la struttura per il rimpatrio ubicata nella località di Gjadër, anche gli stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati in quanto già destinatari di una decisione di rimpatrio.

Il trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento già convalidato o prorogato dall'autorità giudiziaria (pericolo di fuga, soccorso allo straniero, accertamenti supplementari sull'identità o nazionalità, acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo) e non produce effetti sulla procedura amministrativa - di espulsione o di respingimento - cui lo straniero è sottoposto.

Inoltre, si attribuisce alla Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno il potere di assegnazione dello straniero al CPR più vicino e la possibilità di trasferire lo straniero trattenuto in altra struttura analoga, comprese quelle albanesi. La convalida del trattenimento non preclude la possibilità di disporre il trasferimento, in ogni momento, in altro centro. In tale evenienza, ciò non pregiudica il titolo del trattenimento già adottato e non richiede un ulteriore provvedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

2. Relazione annuale sui Paesi di origine sicuri

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha approvato la “Relazione annuale” prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 sui Paesi di origine sicuri.

In linea con tale disposizione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha predisposto le “schede Paese” contenenti elementi informativi che aggiornano e fanno stato della situazione dei Paesi inclusi nella lista. Tali schede sono predisposte in applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea (art. 37 e allegato I della Direttiva n. 2013/32/UE) e sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché attingendo ad altre qualificate fonti di informazione, in particolare quelle fornite da altri Stati Membri dell’Unione Europea, dall’Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo (EUAA), dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

Sulla base di tali informazioni la Relazione conferma, per il 2025, quali Paesi di origine sicuri, quelli già indicati dall’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”. Nello specifico si tratta di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

La relazione sarà trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari".