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Reato di clandestinità, la mancata depenalizzazione non è incostituzionale
16 maggio 2024
Reato di clandestinità, la mancata depenalizzazione non è incostituzionale
La Corte Costituzionale ha rigettato il caso sollevato dal tribunale di Firenze. Il testo della sentenza
L’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che
esclude dalla depenalizzazione il reato di ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato previsto dal testo unico immigrazione, non si pone in contrasto con il principio direttivo della legge delega attinente alla cosiddetta
depenalizzazione “cieca”
, rivolto a depenalizzare i
reati puniti con la sola pena pecuniaria
.
Lo ha deciso la
Corte costituzionale
con la
sentenza n. 88, depositata il 13 maggio 2024.
La Corte ha rigettato la
questione sollevata dal Tribunale di Firenze
, secondo cui la disposizione censurata violerebbe l’
articolo 76 della Costituzione
perché la legge n. 67 del 2014, delegando in tal senso il Governo a depenalizzare i suddetti reati, avrebbe incluso tra essi anche quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, in quanto anch’esso punito con la sola pena pecuniaria dell’ammenda.
La Corte ha precisato che la legge delega, al fine di selezionare i reati che avrebbero dovuto essere depenalizzati, ha utilizzato
due criteri:
quello della
depenalizzazione “cieca”
, che prevede la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la pena pecuniaria, a eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie, e quello della
depenalizzazione nominativa
, che prevede la medesima trasformazione per taluni reati specificamente individuati.
Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato è compreso tra questi ultimi, con la conseguenza – ha concluso la Corte – che, il censurato articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, laddove stabilisce che la «disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»,
non si pone in contrasto
con il principio direttivo attinente alla depenalizzazione “cieca”, evocato dal rimettente come norma interposta.
Fonte: Corte Costituzionale
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