×
Home
News
Approfondimenti
Eventi
Normative e giurisprudenza
Progetti
Documenti
Bandi
Guide
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione
IT
Italiano
English
☰
MENU
Integrazionemigranti.gov.it
Vivere e lavorare in Italia
Newsletter
Home
Ricerca News
Emersione 2020, l'esclusione automatica per condanne lievi è incostituzionale
21 marzo 2024
Emersione 2020, l'esclusione automatica per condanne lievi è incostituzionale
La Corte Costituzionale: va accertata l'attuale pericolosità. Bocciato l'automatismo previsto dall'articolo 103, comma 10, lett. c), del DL 34/2020
È
irragionevole e non conforme al principio di proporzionalità
far discendere in via automatica il
rigetto dell’istanza di emersione
del lavoratore straniero irregolare da una precedente condanna per un
reato di lieve entità
, anziché dall’accertamento in concreto della sua
attuale pericolosità
.
È quanto si legge nella
sentenza n. 43 depositata il 19 marzo
con cui la Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’articolo 103, comma 10, lett. c), del decreto-legge n. 34 del 2020
, nella parte in cui include fra i reati che comportano l’
automatica esclusione
dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la previa condanna per il cosiddetto
piccolo spaccio
. Quest’ultimo è definito dal legislatore come illecito di ridotta offensività e rientra fra i reati per i quali opera l’arresto facoltativo in flagranza, vale a dire la regola utilizzata dallo stesso legislatore (all’art. 103, comma 10, lett. d), del decreto-legge n. 34 del 2020) per richiamare reati di minore gravità, ai quali non viene applicato il citato automatismo.
Secondo la Corte, la
condanna per il richiamato reato non costituisce un indice univoco di persistente pericolosità
tale da giustificare l’esclusione automatica del lavoratore dalla procedura di emersione. Ben può accadere, infatti, che il lavoratore straniero, tenuto conto del tempo trascorso dalla condanna, dell’espiazione della pena, dell’eventuale percorso rieducativo seguito, della condotta tenuta successivamente e di altri possibili indici probatori, non rappresenti più un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. L’automatismo è stato, dunque, ritenuto
non coerente con la stessa finalità della legge i
ntrodotta nel corso dell’emergenza pandemica e «ispirata all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito, spesso in condizioni di carenza di tutele, […] ad apportare significativi benefici alla comunità dei consociati nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
A seguito della pronuncia della Corte, all’ipotesi del lavoratore che in passato ha riportato una condanna per il reato di piccolo spaccio, troverà applicazione la previsione che lo esclude dalle procedure di emersione del lavoro irregolare
solo se la pubblica amministrazione accerta in concreto la sua attuale pericolosità
per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato (art. 103, comma 10, lett. d), del decreto-legge n. 34 del 2020).
Fonte: Corte Costituzionale
‹
›
×
Cookies
Questo portale utilizza i cookies per ottimizzare la navigabilità e la condivisione sui social network e non utilizza cookies di profilazione. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie, alcune di queste funzionalità potrebbero non essere disponibili. Puoi comunque scegliere di non accettare
Per maggiori informazioni consulta la privacy policy.
ACCETTA
RIFIUTA