Con una circolare del 6 novembre scorso, il Ministero delle Infrastrutture (MIT) ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, per il conducente titolare di patente di guida superiore rilasciata da uno Stato extracomunitario, di conseguire o rinnovare una CQC in Italia.
La Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) è un documento abilitativo che si integra alla patente di guida obbligatorio per tutti coloro che conducono mezzi di trasporto di peso uguale o superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci o di persone. Una volta ottenuta la qualificazione, la sua validità è di 5 anni. Trascorso questo lasso di tempo bisogna rinnovarla e per fare questo occorre seguire un corso di aggiornamento.
Ad oggi è possibile convertire solo ed esclusivamente le CQC rilasciate dai Paesi dell’Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo (See) e dalle autorità elvetiche. Se si proviene da un Paese che non appartiene all’Unione Europea, non è possibile la conversione della CQC perché non sussistono accordi di reciprocità con tali Paesi.
La circolare del Mit specifica che i conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un’impresa stabilita in uno Stato membro, devono provare la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l’esercizio dell’attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
- l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato “95”;
- la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l’impresa, recante il codice unionale armonizzato “95”.
Sempre per questi conducenti, la circolare MIT del 15 ottobre 2021 prevede che possano seguire i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia, muniti di documento di soggiorno ovvero della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno.
In definitiva, se da un lato non è consentito a un conducente titolare di patente extraUE, alle dipendenze di un’impresa stabilita in Italia, di esercitare un’attività di guida per la quale è richiesto il possesso della qualificazione CQC, senza il possesso della stessa – d’altra parte è consentito che tale conducente, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio acquisisca tale qualificazione in Italia, senza necessità alcuna di convertire la patente extra-UE posseduta.
Queste condizioni valgono anche per i conducenti extra Ue assunti sulla base del decreto flussi.
Si ricorda che il decreto flussi consente l’ingresso, per motivi di lavoro subordinato di lavoratori extra Ue nel settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e trasporto passeggeri con autobus. In tal caso il nulla osta può essere rilasciato solo in favore dei cittdini di quei Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina). Per maggiori chiarimenti vedi la circolare interministeriale del 27 ottobre 2023