×
Home
News
Approfondimenti
Eventi
Normative e giurisprudenza
Progetti
Documenti
Bandi
Guide
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione
IT
Italiano
English
☰
MENU
Integrazionemigranti.gov.it
Vivere e lavorare in Italia
Newsletter
Home
Ricerca News
Assegno di maternità dello Stato anche a chi ha un permesso unico lavoro
12 ottobre 2022
Assegno di maternità dello Stato anche a chi ha un permesso unico lavoro
Ampliata la platea di neomamme e neopapà stranieri beneficiari della prestazione per lavoratori atipici e discontinui. La circolare dell'INPS
L’INPS, con il
messaggio n. 3656 del 5 ottobre 2022
, ha comunicato l’ampliamento della platea di
cittadini extra UE
che possono accedere all’
assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui
, il cosiddetto "
Assegno di maternità dello Stato
".
Si tratta di una prestazione previdenziale concessa ed erogata direttamente dall'INPS
a chi non ha versato abbastanza contributi
per fruire dell’assegno di maternità ordinario. L'importo per l’anno 2022 è pari a
euro 2.183,77
, che spettano in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno.
Qui maggiori informazioni su requisiti e procedure
L'INPS ha ora adeguato le categorie di stranieri beneficiari alle
novità introdotte dalla Legge Europea 2019/2020
(L.238/2021 ). In particolare, si legge nella circolare, hanno ora "diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):
1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “
Carta di soggiorno per i familiari
del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea)”;
2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “
Carta di soggiorno permanente per i familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri
titolari di permesso unico di lavoro
autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per
motivi di ricerca
autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
4) titolari di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo
".
‹
›
×
Cookies
Questo portale utilizza i cookies per ottimizzare la navigabilità e la condivisione sui social network e non utilizza cookies di profilazione. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie, alcune di queste funzionalità potrebbero non essere disponibili. Puoi comunque scegliere di non accettare
Per maggiori informazioni consulta la privacy policy.
ACCETTA
RIFIUTA