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30 aprile 2024

Permesso di soggiorno per attività sportiva, a quali condizioni si può ottenere?


Le risposte alle domande più frequenti

Una procedura semplificata di ingresso per motivi di lavoro è prevista per i lavoratori che fanno ingresso in Italia per svolgere un’attività sportiva professionistica o dilettantistica presso una società sportiva italiana. Si tratta di ingressi che non sono disciplinati dall’annuale decreto sui flussi di ingresso per motivi di lavoro, ma per i quali viene annualmente adottato un apposito decreto che fissa il numero massimo di sportivi extracomunitari che possono essere tesserati da società sportive Italiane.

Come viene stabilita la quota massima di ingressi per sportivi stranieri?
Il limite massimo degli ingressi degli atleti non appartenenti alla U.E. impegnati nelle attività agonistiche, sia al primo ingresso che già presenti in Italia con regolare permesso, è annualmente fissato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI, che poi provvede a ripartire tale quota tra le varie Federazioni Sportive Nazionali (FSN). Le Federazioni Sportive qualora abbiano sia il settore professionistico che dilettantistico, stabiliscono autonomamente se destinare tutte le quote assegnate loro solo ad un settore o ad entrambi.
Per la stagione agonistica 2022/2023, il limite massimo d’ingresso per gli sportivi stranieri è stato fissato complessivamente in 1200 unità.
Nell’ambito di tale quota sono possibili sia gli ingressi di sportivi per lavoro subordinato o autonomo , sia i tesseramenti di stranieri già in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari. Tale tetto numerico non si applica invece agli allenatori ed ai preparatori atletici.

Cosa devo fare una società sportiva che intende avvalersi delle prestazioni sportive di atleti professionisti extra ue?
La Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di sportivi extra UE deve richiedere al CONI, tramite la Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliata, il rilascio della “Dichiarazione Nominativa di Assenso all’attività sportiva” dilettantistica o agonistica e formulare congiuntamente anche una proposta di contratto di soggiorno mediante l’utilizzo del modello SP, come previsto dalle Circolare del Coni n.2024 del 2006 e del 28 luglio 2011. Una volta che il CONI recepisce la richiesta della società sportiva, effettua i controlli necessari, accertata la disponibilità delle quote e, ricevuto anche il nulla osta dalla Questura, procede all’emissione della suddetta Dichiarazione Nominativa e la inoltra via e.mail alla Rappresentanza Diplomatica del Paese di origine per il rilascio del visto e allo Sportello Unico competente. Tale documento, per motivi di sicurezza, non sarà in possesso diretto dello sportivo straniero.
Il visto ritirato dallo sportivo straniero è considerato come quota utilizzata, la quale non potrà essere recuperata salvo nei casi in cui:
- l’atleta straniero non intenda più sottoscrivere il contratto o non intenda giungere sul territorio italiano per espletare l’attività sportiva a favore della Società richiedente;
- l’atleta straniero giunto sul territorio risulti non idoneo agli accertamenti medico-sanitari alla pratica sportiva e non abbia disputato alcuna gara.
Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia lo straniero dovrà presentarsi allo Sportello unico competente per sottoscrivere il contratto di soggiorno, richiedere il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno.
Nei casi in cui l’atleta non ritira il visto o non intende più svolgere attività sportiva per la Società richiedente, la FSN dovrà tempestivamente informare il CONI che predisporrà il provvedimento di revoca per la Rappresentanza Diplomatica, la Questura e lo Sportello Unico competenti

Quale procedura deve seguire una società che intende avvalersi di atleti dilettanti extra ue?
La Società Sportiva dilettantistica che intende avvalersi delle prestazioni di sportivi non appartenenti alla U.E. deve formulare una richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica alla FSN cui è regolarmente affiliata, dandone comunicazione anche alla Questura competente, che provvederà ad inviare il relativo nulla osta direttamente al CONI; lo sportivo dilettante in quanto tale non è tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno: gli oneri previsti da detto contratto (alloggio, assistenza, sostentamento, spese di rimpatrio) sono assunti dalla Società Sportiva.
La Federazione Sportiva Nazionale una volta accertati i requisiti della Società necessari per l’autorizzazione al tesseramento, provvederà a trasmettere la richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso al CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica. Una volta recepita la richiesta della Società Sportiva, effettuati i controlli di rito ed accertata la disponibilità delle quote ed acquisito il Nulla Osta della Questura, emetterà la “dichiarazione nominativa d’assenso” che verrà inoltrata via mail esclusivamente alla Rappresentanza Diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti.
ATTENZIONE: la Federazione Italiana Giuoco Calcio attribuisce le quote esclusivamente al settore professionistico.

È possibile essere tesserati mentre si è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno?
Si, la ricevuta della presentazione della domanda di permesso consente il tesseramento e la libera circolazione in tutti gli Stati ad eccezione dei Paesi Schengen, dove sarà possibile transitare solo se in possesso di un visto di tipo “D” con ingressi multipli in corso di validità. In caso contrario sarà necessario chiedere alla Questura un permesso di soggiorno provvisorio. Sarà cura della Questura competente prendere contatto con lo sportivo non comunitario per espletare tutte le formalità relative alla concessione del permesso di soggiorno. Una volta ottenuto, dovrà esserne inviata copia alla F.S.N. di appartenenza. Il permesso di soggiorno consente reingressi multipli. Lo sportivo non appartenente alla U.E. dovrà accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido prima di lasciare l’Italia per effettuare trasferte all’estero.

Il permesso di soggiorno rilasciato per attività sportiva è rinnovabile?
Si, entro 60 giorni dalla scadenza, la società sportive che si avvalgono di atleti extra Ue devono presentare la richiesta di rinnovo del permesso che, unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza, sarà inoltrata al CONI tramite la FSN di appartenenza. con invio del nulla osta del CONI alla Questura competente. Lo sportivo dovrà inoltre presentare della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno utilizzando la documentazione contenuta nel Kit Postale.
Il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche al fine di consentire il trasferimento dello sportivo straniero tra società sportive diverse nell’ambito della medesima federazione previa stipula di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro.
ATTENZIONE Gli atleti tesserati da una FSN per una stagione sportiva, se riconfermati nella successiva, dovranno corrispondere ad una nuova quota.

Il permesso di soggiorno rilasciato per attività sportiva è convertibile?
Si, l’articolo 1, lett. b del D.L. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173, modificando il D.lgs. n. 286/98, ha inserito all’articolo 6, dopo il comma 1, un comma 1 bis, ai sensi del quale sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i permessi di soggiorno rilasciati, tra gli altri, per attivita' sportiva (di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p). Non sono state adottate circolari ministeriali che descrivano, a seguito della suddetta modifica, tutte le procedure applicative e la documentazione da allegare alle domande di conversione delle varie tipologie di permesso di soggiorno. Al momento, pertanto, secondo le prassi in uso per altre ipotesi di conversione del permesso di soggiorno in motivo di lavoro subordinato, è possibile per il lavoratore presentare istanza alla Questura del luogo di residenza o domicilio mediante compilazione e invio di un kit-postale.

È possibile avvalersi di un atleta extra Ue minorenne?
La normativa vigente sui minori prevede che l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo d’istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni compiuti. Le richieste di visto per i minori di età compresa tra 15 e 18 anni, devono essere corredate dall’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. La Società Sportiva deve garantire il rispetto delle norme relative al soggiorno del minore per tutto il periodo di permanenza in Italia fino al suo rientro nella Nazione di provenienza.

Come ottenere un visto di ingresso per singole gare?
Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.
I visti invece per singole gare, possono essere richiesti per una durata pari all’effettivo periodo di svolgimento della manifestazione o fino a un massimo di 90 giorni in caso di partecipazione ad una serie di manifestazioni. La richiesta di visto per gara sportiva presentata dalle FSN deve pervenire con almeno 15 giorni d’anticipo rispetto all’evento e dovrà contenere:
la lista dei nominativi: atleti, tecnici, medici e dirigenti (sono esclusi familiari, supporter, sponsor e chiunque non faccia espressamente parte della delegazione sportiva);
le date di nascita;
i numeri dei passaporti e la loro validità;
il ruolo di ciascun componente la delegazione;
la sistemazione alloggiativa;
il soggetto responsabile delle spese di viaggio, soggiorno e assistenza sanitaria;
i minori dovranno essere accompagnati da un maggiorenne facente parte della delegazione o da un familiare in possesso di regolare visto di diversa tipologia (turismo, invito …). Le rettifiche concernenti i nominativi vanno presentate tempestivamente dalle FSN al CONI, al fine di evitare il ritiro del visto da parte di coloro che non sono più autorizzati.
In caso di prolungamento del soggiorno in Italia rispetto alla durata del visto di ingresso, è necessario darne comunicazione alla Questura territorialmente competente.

Quale è la procedura da seguire per tesserare un minore straniero già presente in Italia? Cosa si intende per “ius soli sportivo”?
La legge n. 12/2016 ha riconosciuto e formalizzo il cd. ius soli sportivo, ovverosia la possibilità per i minori di diciotto anni che non siano cittadini italiani, ma che risultino regolarmente residenti nel territorio italiano, almeno dal compimento del decimo anno di età, di essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Il tesseramento resta valido dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana.
Ad affiancare lo Ius soli sportivo, vi è anche il cosiddetto "ius culturae sportivo", introdotto con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205 del 27 Dicembre 2017) che all’art.1 co. 369 stabilisce che i minori cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, possono essere tesserati senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani, purché siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano.
In una circolare del 22 febbraio 2018 la Federazione Italiana Gioco Calcio ha diffuso le nuove norme in materia di tesseramento dei minori stranieri, ricordando che possono tesserarsi con le stesse procedure previste per i loro coetanei italiani, presentando la medesima documentazione, fatta salva l’obbligatorietà di presentare i seguenti ulteriori documenti:
– certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attesta l’iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento
– documento identificativo del calciatore
– documento identificativo dell’esercente la potestà genitoriale
– dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.
In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:
– provvedimento dell’Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore;
– autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.