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13 aprile 2022

Lavoro e protezione temporanea, risposte alle domande più frequenti


Assunzioni, Centri per l'Impiego, DID, tirocini, formazione professionale, riconoscimento titoli e altre info utili (anche in ucraino e russo)


LINGUA UCRAINA



LINGUA RUSSA

(Traduzioni a cura di UNHCR e OIM)

 

Indice

0. Il contesto giuridico


1. Chi ha un permesso di soggiorno per protezione temporanea può lavorare in Italia? E chi è in attesa del permesso?

2. A chi chiede la protezione temporanea viene rilasciato il codice fiscale?

3. Come assumere una persona che ha un permesso per protezione temporanea? E una persona in attesa del permesso?

4. Come fare per assumere come colf, badante o baby sitter una persona proveniente dall’ucraina titolare del permesso per protezione temporanea o in attesa del permesso?

5. A chi è possibile rivolgersi per cercare lavoro in Italia?

6. Cosa sono i Centri per l’Impiego e a cosa servono?

7. Come ci si iscrive al Centro per l’Impiego? I titolari di protezione temporanea possono iscriversi? E chi è ancora in attesa del permesso?

8. Cos’è la DID, a cosa serve? I titolari di protezione temporanea possono richiederla?

9. Chi ha un permesso di soggiorno per protezione temporanea può iscriversi a un corso di formazione professionale? E chi è in attesa del permesso?

10. Chi ha un permesso di soggiorno per protezione temporanea può svolgere un tirocinio? E chi è in attesa del permesso?

11. Come si ottiene il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero?

12. Esistono delle procedure semplificate per l’esercizio in Italia di professioni sanitarie da parte di cittadini ucraini?

***


0. Il contesto giuridico

Il 24 febbraio 2022 le forze armate russe hanno invaso l'Ucraina.

Il 4 marzo 2022 il Consiglio dell’Unione europea, su proposta della Commissione, con la Decisione 2022/382, ha deciso per la prima volta dalla sua approvazione di attivare la Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, stabilendo l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati che hanno lasciato l’Ucraina a seguito di conflitto armato.

Sul piano interno, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale. Per l’organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse stanziate.

Con l’ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono state, tra le altre, adottate (articolo 7), anche in deroga alla normativa vigente, le prime disposizioni in materia di accesso al lavoro per le persone provenienti dall’Ucraina. In particolare, la norma prevede che “lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

In attesa dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 che disciplina nel dettaglio le misure straordinarie di accoglienza per i profughi ucraini, così come previsto dall’art. 3 del Decreto legislativo 7 aprile 2003 , n. 85, che costituisce norma interna di recepimento della Direttiva 2001/55/CE, il Ministero dell’Interno ha avvisato tutte le Questure della possibilità di acquisire sin dall’11 marzo 2022 le domande di protezione temporanea. Solo dopo la pubblicazione del DPCM, la Questura possono completare l'esame della domanda con la stampa e il rilascio del permesso di soggiorno. Questo avrà formato elettronico e validità non oltre il 4 marzo 2023 (salvo proroghe).

Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 sono state dettate disposizioni per potenziare le capacità di accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in ucraina. In materia di lavoro, il decreto ha anche previsto una deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici, infermieri e OSS ucraini che prima del 24 febbraio vivevano in Ucraina.

Con l’ordinanza di protezione civile 881, adottata il 29 marzo 2022, sono state definite le forme e le modalità organizzative della nuova accoglienza diffusa prevista dal DL 21/22 e riconosciuto alle persone richiedenti la protezione temporanea e che abbiano trovato una autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento per la durata massima di tre mesi, ridotti a due caso in cui il beneficiario trovi un lavoro in Italia.

La stessa ordinanza ha anche precisato che, al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, verrà rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale, secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione internazionale e che consentirà di identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 disciplina nel dettaglio durata e procedure per il rilascio agli sfollati del permesso di soggiorno per protezione temporanea, esteso, così come previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 al lavoro e allo studio. L’articolo 2 del DPCM nel chiarire che la protezione temporanea da diritto ad accedere al mercato del lavoro e allo studio, fa salve le disposizioni di maggior favore previste dall’articolo 38 del TUI, dall’articolo 21 del Dlgs. n. 142/2015, nonché dall’articolo 14 della legge n. 47/2017. È conseguentemente riconosciuto ai titolari di tale protezione l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonché l'accesso alla formazione professionale e a tirocini.
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1. Chi ha un permesso di soggiorno per protezione temporanea può lavorare in Italia? E chi è in attesa del permesso?
Si, l’articolo 2 del DPCM del 28 marzo 2022 consente espressamente al beneficiario della protezione temporanea l’accesso al mercato del lavoro. Tale articolo richiama quanto previsto dall’ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, secondo il quale “lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura”.

È pertanto possibile iniziare sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea a svolgere attività lavorativa con la sola ricevuta, anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno. Si tratta di una possibilità già in generale prevista dall’articolo 5, comma 9 bis, del Testo Unico Immigrazione ed espressamente richiamata nell’ordinanza di protezione civile a cui il DPCM rimanda.
Non ci sono, pertanto, impedimenti all’assunzione sin da subito da parte di un datore di lavoro in Italia di un cittadino proveniente dall’Ucraina in possesso della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea.

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2. A chi chiede la protezione temporanea viene rilasciato il codice fiscale?
Si, l’ordinanza di protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 ha disposto che sin dal momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, verrà rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale, secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione internazionale.

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3. Come assumere una persona che ha un permesso per protezione temporanea? E una persona in attesa del permesso?
I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea o della ricevuta della richiesta del permesso per protezione temporanea devono inviare il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione. Il modello “UNILAV” va inviato telematicamente tramite il sito https://www.co.lavoro.gov.it/co/Login.aspx e contemporaneamente si assolvono gli obblighi di comunicazione a:

• Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS);
• Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL);
• altre forme previdenziali sostitutive o esclusive;
• Prefettura.

Il modello contiene anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto per legge, tra cui il pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa. Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, che può essere instaurato a seguito della comunicazione effettuata all’INPS, entro le 24 ore del giorno precedente, la comunicazione è valida ai fini dell’assolvimento dei suddetti obblighi. https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-assumere-un-lavoratore-domestico
Nota: In caso di assunzione di uno straniero ancora in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, nel campo del modello UNILAV relativo al titolo di soggiorno andrà indicato “in attesa di permesso” e non servirà mettere alcuna data di scadenza.

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4. Come fare per assumere come colf, badante o baby sitter una persona proveniente dall’ucraina titolare del permesso per protezione temporanea o in attesa del permesso?
I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea o della ricevuta della richiesta del permesso, devono effettuare la comunicazione di assunzione all’Inps entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-ufficio territoriale del Governo. La comunicazione all'Inps è obbligatoria qualunque sia la durata del lavoro e anche se il lavoro è saltuario o discontinuo. È inoltre obbligatoria anche se il lavoratore è già assicurato presso un altro datore di lavoro.

L’obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento. Per l’iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico può:

- avvalersi del Contact Center dell’Inps, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;
- utilizzare l’apposita procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), per accedere alla quale è necessario lo Spid.

Se il lavoratore è ancora in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, nel campo relativo al titolo di soggiorno andrà indicato “in attesa di permesso” e non servirà mettere alcuna data di scadenza.

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5. A chi è possibile rivolgersi per cercare lavoro in Italia?
È possibile cercare lavoro rivolgendosi ai Centri per l’impiego (CPI) e agli altri enti accreditati, ossia agenzie private per il lavoro (APL) autorizzate a offrire i servizi relativi a domanda e offerta di lavoro.

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6. Cosa sono i Centri per l’Impiego e a cosa servono?
I Centri per l'Impiego sono strutture pubbliche che hanno il compito di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenire la disoccupazione e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone a rischio di disoccupazione. Tra gli altri, offrono servizi personalizzati per la ricerca di lavoro, aiutano a scrivere il curriculum, a cercare un tirocinio e ad accompagnare nella creazione di impresa. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al Centro per l’Impiego di competenza rispetto alla residenza. https://www.anpal.gov.it/cerca-sportello

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7. Come ci si iscrive al Centro per l’Impiego? I titolari di protezione temporanea possono iscriversi? E chi è ancora in attesa del permesso?
L’iscrizione ai centri per l’impiego è gratuita, possibile per tutti coloro che sono residenti in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età e facoltativa. Ai fini dell’iscrizione è necessario avere la residenza in Italia. La residenza si ottiene attraverso l’Iscrizione nell’Anagrafe del Comune o Municipio in cui si vive. L’iscrizione anagrafica deve essere richiesta personalmente dal soggetto interessato tramite la compilazione di un apposito modulo e l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità. All’atto della richiesta di iscrizione al registro della popolazione residente di un Comune italiano il cittadino straniero deve esibire un permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno;

Per iscriversi al CPI è, inoltre, necessario compilare la DID cioè la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (vedi FAQ successiva).

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8. Cos’è la DID, a cosa serve? I titolari di protezione temporanea possono richiederla?
Per la legge italiana sono considerate disoccupate le persone che non hanno un lavoro, che sottoscrivono la loro dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento lavorativo e che sono disponibili alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego (CPI). Per sottoscrivere la DID, occorre avere la residenza in Italia. La DID può essere compilata con l’aiuto degli operatori dei CPI o dei patronati o sulla piattaforma on line dell’ANPAL https://www.anpal.gov.it/did.

Per sottoscrivere la DID è necessario il possesso del codice fiscale, di un valido documento di identità (carta d'identità, passaporto o documento equipollente, titolo o documento di viaggio, patente di guida italiana oppure certificato d'identità consolare…) e di un permesso di soggiorno in corso di validità che consente di lavorare o della ricevuta della richiesta di tale permesso.

La DID è necessaria per comunicare al Centro per l’Impiego lo status di disoccupazione e quindi iscriversi al CPI ed usufruire dei relativi servizi,
Nota: L’Ambasciata Ucraina di Roma ha rilasciato delle note contenenti informazioni e indicazioni per i cittadini ucraini che arrivano in Italia in merito ai loro documenti di identità. In questi casi, è prevista un’identificazione presso il Consolato. I passaporti dei cittadini ucraini hanno una validità di ulteriori 5 anni e, inoltre, sui passaporti possono essere inseriti i dati dei figli minori di 16 anni.

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9. Chi ha un permesso di soggiorno per protezione temporanea può iscriversi a un corso di formazione professionale? E chi è in attesa del permesso?
Si, la protezione temporanea da diritto ad accedere, oltre che al mercato del lavoro, allo studio. È conseguentemente riconosciuto ai titolari di tale protezione l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonche' l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese (art. 4 lett. g del D.lgs n. 85/2003).

L’articolo 2 del DPCM del 28 marzo 2022 nel disciplinare nel dettaglio le misure di protezione temporanea fa salve le disposizioni di maggior favore previste dall’articolo 38 del TUI, dall’articolo 21 del Dlgs. n. 142/2015, nonché dall’articolo 14 della legge n. 47/2017 (art. 2 del DPCM del 28 marzo 2022).
L’art.38 comma 5 del T.U. Immigrazione prevede che “le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, (…), promuovono l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo; la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia”.

I titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea o in possesso della ricevuta della richiesta di permesso possono quindi frequentare corsi di lingua o di formazione presso i centri di formazione pubblica, ovvero:

• i Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), che si rivolgono a cittadini italiani e stranieri dai 16
anni in su. I Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti C.P.I.A organizzano:
- Corsi di lingua e cultura italiana (alfabetizzazione e certificazione secondo i parametri europei);
- Corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado;
- Percorsi di orientamento per l’istruzione superiore e la formazione professionale.
• il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.) fornita dalle scuole statati e quella erogata dai
Centri Provinciali di Formazione Professionale (CPFP), fornita dalle Regioni o dalle Provincie, ove è possibile
frequentare corsi di formazione professionale gratuiti (per esempio, il corso di aiuto cuoco o di saldatore),
che durino uno o più anni;
• i Centri di Formazione Professionale (CFP), che sono enti privati, accreditati presso le istituzioni competenti.


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10. Chi ha un permesso di soggiorno per protezione temporanea può svolgere un tirocinio? E chi è in attesa del permesso?
Si, anche per i cittadini ucraini titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea o in possesso della ricevuta della richiesta di permesso può essere attivato un tirocinio, così come espressamente previsto dall’articolo 4 lett. g del D.lgs n. 85/2003.

Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo e finalizzato a facilitare le scelte professionali e a inserire le persone nel mondo del lavoro. Pur non costituendo un rapporto di lavoro, prevede l’obbligo della comunicazione obbligatoria del Soggetto Ospitante e il tirocinante gode della copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità per danni verso terzi.

In Italia Esistono tre tipi di tirocini:
- i tirocini curriculari: si rivolgono. ai giovani che seguono un percorso di istruzione o formazione e sono finalizzati a integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. Sono disciplinati dai Regolamenti di Istituto o di Ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
- i tirocini extracurriculari: agevolano le scelte professionali grazie a un periodo di formazione in un
ambiente produttivo, permettendo al tirocinante di sviluppare una conoscenza diretta del mondo del
lavoro. Sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome, mentre a livello nazionale sono definiti degli standard minimi comuni.
- I tirocini a favore di disabili e soggetti svantaggiati (tra cui rientrano anche i richiedenti/titolari di protezione internazionale)

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11. Come si ottiene il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero?
In Italia le professioni si dividono in due grandi categorie: professioni "regolamentate" dalla legge e professioni "non regolamentate". Per esercitare le professioni non regolamentate, non è necessario possedere uno specifico titolo di studio e ottenere il riconoscimento legale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano. Per le professioni regolamentate, invece, la legge stabilisce il titolo di studio per la preparazione teorica necessaria, i requisiti obbligatori per la pratica della professione (come tirocini e/o esami di Stato per l’abilitazione professionale).

Per richiedere il riconoscimento del titolo professionale del titolo estero che serve per esercitare una professione regolamentata, occorre presentare una domanda al Ministero competente (Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, MISE, MIUR, MLPS), che esaminerà la domanda. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero competente provvede all’accertamento della completezza della documentazione richiesta.

Entro quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua eventuale integrazione, il Ministero dovrebbe provvede al riconoscimento del titolo: se si tratta della stessa professione e le formazioni sono sostanzialmente simili, l'autorità competente riconosce i titoli presentati; se invece esistono differenze sostanziali possono essere richieste misure di compensazione, come lo svolgere un tirocinio o esami, a scelta del richiedente. Il decreto di riconoscimento del titolo ha una validità di due anni, entro i quali ci si deve iscrivere all’albo professionale per esercitare la professione in Italia.

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12. Esistono delle procedure semplificate per l’esercizio in Italia di professioni sanitarie da parte di cittadini ucraini?
Si, il DL 21/2022 ha previsto una deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici, infermieri e OSS ucraini. L’articolo 34 del decreto consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio italiano, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

Le strutture sanitarie interessate possono quindi procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.

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