Verrà decisa dalla Corte di Giustizia la questione sulla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea della norma nazionale (articolo 2, comma 6 bis della l. n. 153/88) che prevede che dal diritto a beneficiare dell'assegno familiare (ANF) vadano esclusi i componenti del nucleo familiare di un cittadino straniero residenti all'estero.
Si tratta di una disposizione prevista solo per i cittadini stranieri in quanto per i cittadini italiani e comunitari i familiari residenti all'estero vengono comunque considerati parte del nucleo familiare. Da qui i dubbi sul carattere discriminatorio della norma che hanno portato la Cassazione a sollevare questione pregiudiziale con riferimento alla sua compatibilità con il principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali previsto per i cittadini stranieri titolari di un permesso unico lavoro (articolo 12, lett. E della direttiva 2011/98/UE) e del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (articolo 11 lett.d della direttiva 2003/109/UE).
Gli assegni per il nucleo familiare
Istituito nel 1988, l'Assegno al Nucleo Familiare è una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare, alla sua tipologia, nonché al reddito complessivo prodotto al suo interno. L'assegno viene pagato ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione direttamente dal datore di lavoro. Dal'1 aprile 2019 la domanda per beneficiare dell'assegno va inoltrata esclusivamente all'INPS in via telematica, o, in alternativa, ricorrendo al tramite di patronati o di altri intermediari autorizzati che, attraverso i propri servizi telematici. provvederanno a propria volta a inoltrare la richiesta all'Istituto (per approfondimenti vai alla pagina dedicata sul sito dell'Inps)
L'importo dell'assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, al numero dei suoi componenti e all'importo del reddito complessivo prodotto nell'anno solare precedente al periodo cui si riferisce la domanda.
Vengono considerati parte del nucleo familiare il richiedente, il proprio coniuge ed i figli minori di anni 18, conviventi o meno. I lavoratori stranieri, a differenza di quelli italiani e comunitari, hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia, o nei casi in cui possa applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell'equiparazione ai cittadini italiani, hanno invece diritto all'assegno anche per i familiari residenti all'estero.
Il rinvio alla Corte di Giustizia Ue
Da tale differenza di trattamento nasce per la Cassazione il dubbio interpretativo che giustifica il rinvio pregiudiziale sollevato con due distinte ordinanze del 1 aprile 2019.
In particolare con l'ordinanza n.9021 la Cassazione ha sollevato questione pregiudiziale diretta ad accertare se l'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, nonché il principio di parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, ostino ad una legislazione nazionale in base alla quale, al fine del calcolo dell'assegno per il nucleo familiare, nel computo degli appartenenti al nucleo familiare vanno esclusi i familiari del lavoratore di Stato terzo soggiornante di lungo periodo, qualora gli stessi risiedano presso il paese d'origine, al contrario di quanto previsto per i cittadini dello Stato membro.
Analogamente, con l'ordinanza n. 9022 la Cassazione ha sollevato questione pregiudiziale diretta ad accertare se l'art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE, del 13 dicembre 2011, nonché il principio di parità di trattamento tra titolari del permesso unico di soggiorno e di lavoro e cittadini nazionali, ostino ad una legislazione nazionale in base alla quale, al fine del calcolo dell'assegno per il nucleo familiare, nel computo degli appartenenti al nucleo familiare vanno esclusi i familiari del lavoratore di Stato terzo titolare del permesso unico, qualora gli stessi risiedano presso il paese d'origine, al contrario di quanto previsto per i cittadini dello Stato membro.
Fonte: Corte di Cassazione
L'ordinanza n.9021
L'ordinanza n. 9022