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10 dicembre 2021

Come si entra in Italia per svolgere un’attività lavorativa autonoma?


Le risposte alle domande più frequenti



In Italia l’ingresso dei cittadini stranieri per motivi di lavoro autonomo è, in linea generale, soggetto alla quote stabilite dal Decreto Flussi ed alle categorie di lavoro autonomo che lo stesso Decreto Flussi individua di volta in volta.


Che requisiti occorrono per richiedere il visto per svolgere lavoro autonomo?

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato. Per ottenerlo occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio dello stesso tipo di attività. È possibile entrare all’interno delle quote di programmazione dei flussi di ingresso, o al di fuori di esse, anche se quest’ultima possibilità è assai limitata in pratica. Inoltre, occorre dimostrare di disporre di mezzi finanziari adeguati e l’attività che si intende svolgere non deve essere riservata dalla legge ai cittadini italiani o comunitari.
La procedura segue un iter diversificato, a seconda dell’attività che si intende svolgere in Italia rientri fra quelle per le quali è prevista l’iscrizione a Registri o Albi, oppure che l’attività da svolgere non rientri tra quelli per cui è prevista l’iscrizione in Registri o Albi.

Quali sono le categorie di lavoratori autonomi per i quali generalmente il Decreto flussi consente l’ingresso nell’ambito delle quote?

Gli ingressi dall’estero di lavoratori autonomi nell’ambito delle quote sono consentiti solo ed esclusivamente a favore delle categorie previste dal vigente decreto flussi. L’ultimo decreto adottato prevede le seguenti cinque categorie a favore delle quali può essere rilasciato il relativo visto, acquisita l’ulteriore documentazione necessaria:
a). imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
La valutazione dell’ “interesse per l'economia italiana” dell'attivita' che il cittadino straniero intenda intraprendere sul territorio nazionale è di esclusiva competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare
b) liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione. Sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy è disponibile l’elenco delle “associazioni delle professioni non regolamentate”, per le quali non esistono ordini, albi o collegi, mentre sul sito del Ministero della Giustizia è disponibile l’elenco delle “professioni vigilate”, dotate di un ordine o un collegio e un albo professionale.
c) figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d’ingresso. Le categorie degli "amministratori e dirigenti" stranieri di società italiane ai quali concedere il visto per lavoro autonomo sono, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850: i presidenti, i membri del consiglio di amministrazione, gli amministratore delegati e i revisore dei conti delle sole società di capitali (per azioni, responsabilità limitata e accomandita per azioni), già in attività da almeno tre anni;
d) artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
e) cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.


Quale è la procedura da seguire per ottenere un visto per lavoro autonomo nell’ambito delle quote?

Un cittadino straniero che vuole esercitare un'attività di lavoro autonomo deve presentare la richiesta di rilascio di nulla osta alla Questura a partire dalla data indicata per ciascun anno dal decreto flussi.
La richiesta deve essere compilata online sul sito del Ministero dell'Interno nei tempi e nelle modalità previste dall'annuale Decreto Flussi.
Al momento della richiesta del nulla osta il lavoratore extracomunitario dovrà possedere la documentazione di licenza o autorizzazione per l'attività che intende svolgere o l'iscrizione alla camera di commercio che dovrà essere presentata alla Questura”.
Tutta la documentazione predisposta, di data non anteriore a tre mesi, insieme al nulla-osta di pubblica sicurezza rilasciato dalla Questura infine dovranno essere prodotti presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, del Paese di origine o di stabile residenza del cittadino straniero, per ottenere il visto di ingresso per motivo di lavoro autonomo.
Per ottenere il visto di ingresso per lavoro autonomo occorrerà, inoltre, dimostrare alla Rappresentanza diplomatica o consolare di possedere:
- un'abitazione idonea in Italia, dimostrabile mediante esibizione di un contratto di acquisto, o locazione di un immobile, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo;
- un reddito annuo proveniente da fonti lecite superiore al minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. (ad oggi circa euro
8.400). Tale reddito non può essere dimostrato mediante il ricorso a fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.

Quando viene concesso il visto d'ingresso per lavoro autonomo e con che modalità?

Valutata la ricevibilità della domanda e la sussistenza dei requisiti generali e particolari richiesti dal Testo Unico, il visto d'ingresso per lavoro viene rilasciato, mediante apposizione dello stesso sul passaporto del lavoratore sottoforma di etichetta adesiva (c.d. sticker) in base a modelli standard.
Il visto può essere rilasciato o rifiutato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italiano nonché l'obbligo di presentarsi, nei tempi stabiliti dalla legge, alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia

È possibile utilizzare il permesso di soggiorno per lavoro autonomo per svolgere un’attività di lavoro subordinato?
Sì, anche senza conversione o rettifica, per tutto il periodo di validità del permesso per lavoro autonomo il lavoratore può esercitare anche un’attività di lavoro subordinato e quindi può regolarmente essere assunto da un datore di lavoro, senza dover ricorrere alle quote d’ingresso disponibili. Al momento del rinnovo è possibile richiedere il nuovo permesso di soggiorno corrispondente all’attività effettivamente svolta.


Quali sono i generale gli adempimenti previsti dalla legge italiana per avviare un’attività autonoma?

Per avviare un’attività autonoma di qualsiasi tipo, quindi lavorare in proprio, occorre sapere che sono previsti per legge una serie di obblighi. Di seguito il dettaglio:
- scegliere il Codice Attività: in funzione del tipo d'attività che s'intende esercitare è necessario scegliere tra i codici attività previsti dalla normativa vigente. Se l'attività non è descritta in alcun codice, sarà necessario utilizzare un codice generico che più si avvicina alla tipologia d'attività. La scelta del codice avrà ripercussioni sulla gestione fiscale e previdenziale;
- scegliere il Regime Fiscale: a secondo del fatturato annuo previsto si potranno scegliere specifici regimi fiscali dai quali potranno derivare diverse modalità di tenuta della contabilità. Tra questi regimi vi è il Regime Fiscale per i Contribuenti Minimi che semplifica drasticamente la gestione della contabilità per coloro che fatturano meno di 30mila Euro all'anno. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Agenzia delle entrate;
- compilare la Dichiarazione Inizio Attività: per la compilazione, ci si può rivolgere direttamente ai funzionari dell’Agenzia dell’Entrate (Lavoro Autonomo) o della Camera di Commercio (Attività Impresa). Se si ha bisogno anche di consigli, è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale specializzati oppure ad un Commercialista abilitato. La scelta dipende soprattutto dal budget disponibile;
- aprire Partita IVA: se il codice attività scelto rientra tra le Attività d’Impresa è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio. Invece, se costituisce attività di lavoro autonomo bisogna rivolgersi all’Agenzia delle Entrate. L’apertura e la chiusura della Partita IVA sono gratuite;
- iscriversi all’INPS o ad un'altra Cassa Previdenziale: in funzione dell'attività svolta, bisognerà iscriversi ad una specifica forma di previdenza gestita dall'INPS oppure da altri enti previdenziali settoriali;
- scriversi all’INAIL: iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul la-voro e le malattie professionali presso la sede INAIL competente per territorio;
- segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA): da effettuarsi presso il Comune (SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive) che verificherà il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, delle norme relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio
A decorrere dal 1° aprile 2010 le imprese, comprese quelle individuali, hanno l’obbligo di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi su procedure di inizio, modificazione e cessazione dell’attività, mediante una Comunicazione Unica (ComUnica), in via telematica o su supporto informatico. In questo modo un unico destinatario si fa carico di trasmettere ai diversi Enti coinvolti le informazioni di competenza di ciascuno. Presso i Centri per l’impiego sono a disposizione servizi informativi e di consulenza sull’avvio di un’attività autonoma.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai Centri per l’impiego, che hanno appositi servizi di accompagnamento all’impresa, o a UnionCamere.