E' possibile iniziare o continuare a lavorare se la Commissione Territoriale ha respinto la domanda di protezione internazionale e si è in attesa della decisione dei giudici sul ricorso? Si, se il ricorso è stato presentato nei termini, il permesso di soggiorno per richiesta asilo viene rinnovato o prorogato. Il richiedente può continuare a lavorare o iniziare a lavorare se sono passati i 60 giorni dalla prima domanda. L'art. 5, comma 9-bis del Dlg. n. 286/98 (T.U.I.), così come modificato da ultimo dal decreto-legge n.146/2025, convertito con la legge n. 179/2025, sancisce la piena legittimità del soggiorno e il godimento dei relativi diritti — incluso quello allo svolgimento di attività lavorativa — per l'intera durata della fase di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno.La legge prevede espressamente che “la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno” debba essere considerata prova idonea della regolare presentazione della domanda di permesso.
Se il tribunale dovesse respingere il ricorso, il permesso di soggiorno per asilo scade e non è più rinnovabile. In questo caso, il diritto al lavoro legato a quel permesso decade, a meno che non venga presentato appello in Cassazione con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.