Arrivano 100 milioni di euro per accogliere nel SAI da qui al 2023 altri 3 mila richiedenti asilo e fronteggiare con i nuovi posti la richiesta di accoglienza legata all'evacuazione umanitaria dall'Afghanistan. È quanto prevede l'articolo 7 del decreto legge 139/2021, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri e ora inviato in Parlamnto per la conversione in legge."L'ampliamento è legato a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, che, da un lato, ha reintrodotto la possibilità di accesso al Sai da parte dei richiedenti protezione internazionale e, dall'altro, ha ampliato le categorie dei beneficiari, nei limiti dei posti disponibili" spiega il Ministero dell'Interno in una nota."Ne è conseguita la necessità di prevedere un numero di posti aggiuntivi tenuto conto della situazione determinatasi in Afghanistan e per corrispondere in maniera più efficiente alle esigenze di accoglienza dei nuclei familiari. Ciò consentirà di attivare percorsi di integrazione attraverso la rete dei comuni, passando da una visione emergenziale a una gestione dell'accoglienza più ordinaria".***
DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (GU n.241 del 08-10-2021)Art. 7 Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo 1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza deirichiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto inAfghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazionedel Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo dicui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediantecorrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni,nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativeall'attivazione, la locazione e la gestione dei centri ditrattenimento e di accoglienza per stranieri.