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Rientro a scuola. È possibile l’iscrizione di un minore straniero privo di permesso di soggiorno?
10 settembre 2021
Rientro a scuola. È possibile l’iscrizione di un minore straniero privo di permesso di soggiorno?
Le risposte alle domande più frequenti dal Manuale d’uso per l’integrazione
Riparte la scuola. I primi a rientrare in classe sono stati gli studenti di Bolzano, il 6 settembre, mentre nei prossimi giorni gradualmente riprenderanno le lezioni in presenza in tutte le altre regioni italiane.
Gli
alunni stranieri
che nell'anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato le scuole italiane erano 671.239, il 7,8% della popolazione scolastica.
La distribuzione per ordini scolastici degli alunni stranieri vede prevalere la scuola primaria che raggiunge la percentuale del 36,8%, segue la scuola secondaria di secondo grado, dove è iscritto il 22,8% degli studenti di cittadinanza non comunitaria. Frequenta la secondaria di primo grado il 21,2% degli studenti non comunitari, mentre è pari al 19,2% la quota relativa alla scuola di infanzia.
Quali requisiti deve avere il minore straniero che vuole studiare in Italia?
In virtù del superiore interesse del minore, studiare è un suo diritto.
In Italia l'istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni e riguarda la fascia di et° compresa tra i 6 e i 16 anni.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
Come è organizzata la scuola in Italia?
In Italia esiste il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione che inizia a 6 anni. Il sistema nazionale di istruzione è rappresentato dalle scuole pubbliche e private. La scuola dell’obbligo è strutturata in due cicli di studio: il primo è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. Il secondo ciclo, comprende il sistema dei licei e quello dell’istruzione e della formazione professionale. Tutti i percorsi del secondo ciclo permettono di accedere all’Università.
In cosa consiste il primo ciclo di studi?
Il primo ciclo di studi si suddivide in:
• scuola primaria, obbligatoria a 6 anni e facoltativa a 5 anni e mezzo. Ha una durata di 5 anni
• scuola secondaria di primo grado, di una durata di 3 anni. Per maggiori informazioni è possibile consultare il
sito del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
In cosa consiste il secondo ciclo di studi?
Al termine della scuola secondaria di primo grado è possibile proseguire gli studi sceglendo tra:
•
Licei
, di durata quinquennale. Hanno diversi indirizzi: artistico (articolato in sei indirizzi), Classico, delle Scienze umane e opzione economico-sociale, Linguistico, Musicale e coreutico, Scientifico e opzione scienze applicate.
•
Scuole di istruzione – formazione tecnica,
di durata quinquennale: rispondono a precise esigenze della realtà produttiva italiana, in particolare nel campo del commercio, del turismo, dell’industria, dei trasporti, delle costruzioni, dell’agraria e delle attività a carattere sociale (rivolte alle persone). Vi sono molti indirizzi e livelli di specializzazione. i principali sono: Ragioniere e perito commerciale; perito industriale; perito agrario; geometra; perito per il turismo.
•
Scuole di istruzione – formazione professionale
, di durata quinquennale: prevedono la possibilità di conseguire la qualifica professionale dopo i primi tre anni. È possibile cambiare indirizzo all’interno dello stesso percorso, attraverso le iniziative didattiche offerte dalla scuola, come l’alternanza scuola –lavoro, e alla fine di ogni percorso occorre sostenere un esame. Per maggiori informazioni è possibile consultare il
portale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
I minori stranieri presenti in Italia sono soggetti all’obbligo scolastico?
Si, ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’obbligo di iscrizione scolastica non viene meno quindi se i genitori del minore siano irregolarmente presenti sul territorio italiano
Quando ci si può iscrivere a scuola?
L'iscrizione dei minori nelle scuole italiane si effettua di solito online tra gennaio e febbraio. Per i neo arrivati l'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. Per i neo arrivati l’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente alla loro età?
Si, i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Sono previste sanzioni se il genitore non iscrive il minore a scuola?
Si, l’inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare da parte dei genitori o dei responsabili del minore è sanzionata penalmente
Inoltre, l’inadempimento all’obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo di integrazione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento.
Come vengono distribuiti gli alunni stranieri nelle classi?
Al fine di garantire uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti e per un’efficace inclusione sociale la ripartizione degli studenti stranieri nelle classi avviene evitando la presenza predominante di studenti stranieri, che può rappresentare al massimo il 30% del totale degli studenti della classe. Questo limite può essere derogato:
- quando gli studenti stranieri hanno già padronanza della lingua italiana (ad esempio per stranieri nati in Italia o che hanno iniziato il percorso scolastico in scuole italiane);
- quando si tratta di stranieri senza un’adeguata conoscenza dell’italiano che abbiano necessità di un’assistenza specifica;
- per ragioni di continuità didattica nel caso di classi già formate nell’anno trascorso;
- in assenza di alternative.
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