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Permessi di soggiorno in scadenza o scaduti, cosa fare?
20 agosto 2021
Permessi di soggiorno in scadenza o scaduti, cosa fare?
Le risposte alle domande più frequenti dal Manuale d’uso per l’Integrazione
ll
rinnovo
del permesso di soggiorno consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo titolo di durata “non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal D.lgs. n. 286/98 (TUI) e dal suo Regolamento di Attuazione”(cfr. art. 5, comma 4, TUI), sempre che, alla data di scadenza, perdurino le condizioni che determinarono il primo rilascio.
Come si rinnova il permesso di soggiorno?
Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite
gli uffici postali
o alla Questura, a seconda dei motivi del rinnovo) almeno
60 giorni prima della scadenza
Tale termine è meramente indicativo, e in caso di inosservanza non è prevista un’immediata sanzione. Viene invece considerato irregolare lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.
Quali sono i diritti dello straniero nella fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?
L'art. 5 comma 9-bis del
TUI consente di
svolgere temporaneamente attività lavorativa
nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Tale disposizione dettata per i richiedenti un permesso per motivi di lavoro è stata, successivamente, estesa con una
circolare del Ministero del Lavoro e dell’INL
anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro.
In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine le procedure, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa a condizione che:
• la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
• sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
Gli effetti dei diritti esercitatati nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso.
In questa fase si può, quindi, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza, godere delle prestazioni previdenziali, prendere la patente di guida, ecc.
Quando non è rinnovabile il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato se si è interrotto il soggiorno in Italia, permanendo all’estero, per un periodo continuato superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, a meno di gravi motivi (servizio militare e simili).
Il rinnovo del permesso di soggiorno viene, inoltre, rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio.
Che differenza c’è tra proroga e rinnovo?
Con la proroga, la validità del “vecchio” permesso di soggiorno viene prolungata oltre il termine inizialmente fissato; con il rinnovo, viene rilasciato un nuovo permesso di soggiorno.
Per saperne di più
Permessi di soggiorno
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