Il permesso di soggiorno

Indicazioni per la richiesta del permesso di soggiorno

A chi e come si richiede


Il permesso di soggiorno va richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato. Il ritardo è giustificato solo per cause di forza maggiore.

In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, le richieste per una serie di tipologie di permesso di soggiorno vanno presentate dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (ovvero postali dotati di Sportello Amico), utilizzando l'apposito KIT disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati.
In particolare, vanno presentate presso gli uffici postali abilitati all’accettazione delle istanze , le richieste di permesso di soggiorno per: attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, asilo politico (rinnovo), conversione permesso di soggiorno, famiglia, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro casi particolari, lavoro subordinato-stagionali, missione, motivi religiosi, residenza elettiva, status apolide (rinnovo), studio (permesso di lunga durata), tirocinio formazione professionale.
La richiesta va invece presentata direttamente alla questura nei casi di permesso per: asilo politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore età, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato.

Il kit, una volta compilato in cartaceo dal cittadino straniero, dovrà essere consegnato, in busta aperta e con gli allegati previsti a seconda del tipo di permesso, allo sportello postale.
In alternativa alla compilazione cartacea, il cittadino straniero può recarsi presso un Comune o un Patronato abilitato al servizio di compilazione elettronica delle istanze (la copia cartacea del modulo compilato elettronicamente dovrà in ogni caso essere consegnata all'Ufficio postale).

Qualora il cittadino straniero extra UE sia in possesso di nulla osta, e stia richiedendo il primo rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, il cittadino dovrà recarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura competente. Lo sportello consegnerà la richiesta di rilascio in un’apposita busta che dovrà essere consegnata aperta all'Ufficio Postale
Presso lo Sportello Unico, inoltre, occorre presentare la richiesta di conversione di un titolo di soggiorno per motivi di studio ad un titolo per motivi di lavoro, nonché la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale ad uno per lavoro subordinato.

In caso di primo ingresso, contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, lo straniero dovrà inoltre sottoscrivere l'accordo di integrazione. Tale accordo va sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della prefettura, nei casi in cui il cittadino straniero faccia ingresso per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare, o presso la questura in caso di ingresso per altri motivi.
Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, infine, l'interessato riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in questura munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, l'interessato sarà informato tramite sms o lettera raccomandata.

Il costo

Per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino straniero dovrà pagare:
  • 30,00 euro per l’assicurata a Poste Italiane;
  • 16,00 euro per la marca da bollo;
  • 30,46 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico, da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico".
Lo straniero maggiorenne dovrà, inoltre, versare un contributo variabile a seconda della durata del permesso richiesto, ovvero:
  • euro 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e fino ad un anno;
  • euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e fino a due anni;
  • euro 100,00 per permessi di soggiorno UE di lungo periodo e per i permessi di soggiorno per i dirigenti e i lavoratori specializzati.
La ricevuta di pagamento del contributo deve essere esibita al momento della convocazione in Questura per l’acquisizione delle impronte digitali.


Restano esclusi dal contributo i permessi di soggiorno per:
  • i minori di 18 anni,
  • i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e ai loro accompagnatori,
  • i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso di soggiorno in corso di validità,
  • i richiedenti asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari,
  • i titolari di protezione internazionale che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo,
  • le carte di soggiorno per i familiari di cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007.

Nota: I nuovi importi del contributo sono stati fissati con il Decreto del 5 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze entrato in vigore il 9 giugno 2017. Il decreto è stato adottato a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2016, che aveva disposto la disapplicazione della precedente normativa (decreto del Ministero dell'Economia del 6 ottobre 2011).

I diritti nelle more del rilascio del permesso di soggiorno

Al momento dell’accettazione dell’istanza da parte dell’ufficio postale, al cittadino straniero viene consegnata una ricevuta che ha valore legale e, accompagnata dal documento di identità, consente al cittadino straniero in attesa di titolo di soggiorno, di permanere sul territorio italiano.
Sulla ricevuta sono presenti una UserID ed una password tramite cui è possibile seguire lo stato di avanzamento della pratica collegandosi all’indirizzo http://www.portaleimmigrazione.it ed accedendo all’ “Area Riservata Stranieri”.
Il cittadino potrà altresì verificare lo stato di avanzamento della sua pratica recandosi presso uno degli sportelli del Comune o Patronato abilitati, esibendo la ricevuta consegnatagli.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del Testo Unico sull’Immigrazione “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda”. Si tratta, però, di un termine non perentorio e, quindi, se per motivi organizzativi la questura non è in grado di rilasciare il permesso di soggiorno entro il tempo prescritto, non è prevista alcuna sanzione né a ciò consegue alcun effetto automatico. Trascorsi i 20 giorni, infatti, il permesso di soggiorno non si considera comunque rilasciato, ma sarà, comunque, necessario continuare ad attendere l’effettivo rilascio da parte della questura.
Lo straniero che ha fatto ingresso per motivi di lavoro, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, può comunque iniziare ad esercitare l'attività lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali, a condizione che:
  • abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso;
  • abbia sottoscritto il contratto di soggiorno;
  • sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato ( v. Direttiva del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007).
Con la nota congiunta, adottata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Immigrazione e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro il 7 maggio 2018, è stato chiarito che tali disposizioni si applicano anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il rinnovo

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite gli uffici postali o alla questura a seconda dei motivi del rinnovo) dallo straniero almeno 60 giorni prima della scadenza.
Tale termine è meramente indicativo, e per la sua inosservanza non è prevista un’immediata sanzione. Viene invece considerato irregolare lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.

In caso di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine le procedure di rinnovo, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e continuare a godere dei diritti connessi al possesso del permesso stesso, purché:
  • la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso;
  • sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
  • sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
Gli effetti dei diritti esercitatati nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso.
È, pertanto, ad esempio pienamente legittimo nelle more del rinnovo, iscriversi al SSN, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza o godere delle prestazioni previdenziali. In tale fase il lavoratore straniero potrà inoltre, del tutto legittimamente, sia proseguire il rapporto di lavoro in corso sia instaurare un nuovo rapporto di lavoro.

Il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio.
Tra i principali motivi che determinano il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno vi è la mancata stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, la mancanza di mezzi di sostentamento o di idonea sistemazione alloggiativa, la segnalazione di “inammissibilità” da parte di un Paese dell’area Schengen, ecc.

E' prevista una tutela rafforzata contro l’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o comunque in presenza di vincoli familiare. Tale tutela rafforzata impone all’amministrazione, prima di adottare un provvedimento di rifiuto del rilascio, revoca o al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, di valutare in concreto la situazione dell’interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali. In questi casi anche l'esistenza di condanne penali non può comportare di per se un rigetto della domanda, ma l'autorità amministrativa chiamata a pronunciarsi deve valutare una serie di elementi (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso),tra cui anche la presenza di condanne penali. Il rigetto è quindi possibile solo se viene formulato un giudizio di pericolosità sociale in concreto, ovvero l'amministrazione ritiene che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione di tutti gli altri elementi.



(Ultimo aggiornamento: agosto 2021)