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Regolarizzazione 2020, chiarimenti Inail per i datori di lavoro
12 luglio 2021
Regolarizzazione 2020, chiarimenti Inail per i datori di lavoro
Riguardano le imprese operanti nella pesca e nell'industria alimentare. Circolare
L'
Inail
ha fornito nuove istruzioni per l'apertura delle
posizioni assicurative
a seguito della
regolarizzazione
del 2020 (articolo 103 del decreto-legge 19 maggo 2020, n. 34). Non riguardano i datori di lavoro agricoli e domestici, ma quelli "operanti nel settore della
pesca
e dell
’acquacoltura
e nel settore delle attività manifatturiere delle
industrie alimentari e delle bevande
".
Una
circolare del 9 luglio 2021
chiarisce "che il datore di lavoro che
non è titolare di codice ditta e posizione assicurativa
territoriale attiva deve presentare la
denuncia di iscrizione
con l’apposito servizio online.
Invece, il datore di lavoro
già titolare
di codice ditta e posizione assicurativa territoriale deve presentare, sempre attraverso l’apposito servizio online, la
denuncia di variazione
se l’attività svolta dal lavoratore oggetto della procedura di emersione non rientra tra le lavorazioni già denunciate all’Inail. Se, al contrario, l’attività del lavoratore oggetto della procedura di emersione è già assicurata ad una voce di rischio presente nella posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro non deve essere presentata alcuna denuncia, ma le retribuzioni dei lavoratori interessati all’emersione devono essere dichiarate con l’autoliquidazione annuale dei premi.
Nella denuncia di iscrizione e nella denuncia di variazione deve essere indicata come
data inizio dell’attività e data di decorrenza
della variazione:
- il
19 maggio 2020
, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con
cittadini italiani o comunitari
;
- il
giorno successivo alla data di presentazione
dell’istanza di emersione, per i rapporti di lavoro
già in essere
con
cittadini extracomunitari
;
- la
data di inizio del rapporto
di lavoro, per l’
instaurazione
di un rapporto di lavoro con cittadini
extracomunitari
.
Le denunce, ove il datore di lavoro non abbia già provveduto, devono essere presentate
entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare
n. 20 del 9 luglio 2021.
In caso di
interruzione del rapporto di lavoro
prima della conclusione della procedura di emersione, sia essa intervenuta per causa di forza maggiore o per causa diversa dalla forza maggiore, il datore di lavoro deve comunque
corrispondere il premio assicurativo
per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo fino alla data in cui il lavoratore ha effettivamente prestato l’attività lavorativa".
Fonte: Inail
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