Ai fini della conversione del titolo da permesso per minore età a quello per motivi di lavoro nel caso di minore straniero non accompagnato sottoposto a tutela, il parere di cui all’art. 32-bis del Testo Unico Immigrazione non ha natura vincolante, spettando al questore il potere decisorio in materia. Tuttavia, il carattere non vincolante del parere non impone necessariamente alla questura un supplemento di istruttoria, potendo quest’ultima decidere discrezionalmente - se ne ricorrono i presupposti - di svolgere ulteriori approfondimenti e successive valutazioni, oppure recepire, condividendole, le indicazioni dell'organo consultivo (Ministero del Lavoro – DG Immigrazione)
Il supplemento istruttorio, diventa però obbligatorio, secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2525 del 25 marzo 2021, quando emergono ulteriori elementi idonei a porre in discussione il parere del Ministero . Pertanto, se il giudizio negativo del Ministero è derivato dall'insufficienza di elementi dai quali desumere la sufficiente integrazione civile e sociale del cittadino straniero, è preciso onere dell'interessato partecipare al procedimento allegando ulteriori elementi in modo da porre la Questura nella condizione di poter superare la criticità derivante dal parere negativo e pervenire ad una valutazione favorevole dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno.
La parte interessata, quindi, deve fornire elementi di prova positivi in ordine, ad esempio, alla sua scolarizzazione, all'acquisizione di una formazione professionale, al suo inserimento lavorativo, alla sua condotta civile e sociale, all'inesistenza di pericolosità sociale, ai legami familiari (se esistenti), all'alloggio, e così via.
Solo in questo caso la Questura è chiamata ad eseguire approfondimenti istruttori, dovendo valutare se gli elementi ritenuti carenti dall'organo consultivo possano essere integrati nell'ambito del procedimento amministrativo. In caso contrario, essa non è gravata da un preciso onere di approfondimento istruttorio.
Consiglio di Stato, sez. III sentenza n. 2525 del 25 marzo 2021
(3 Maggio 2021)