Anche i rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere oggetto della procedura di emersione prevista dall'articolo 103, comma 1, del DL. n. 34/2020.
Il chiarimento è contenuto nella circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione - del 5 giugno scorso, adottata dietro indicazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro in uno dei settori previsti dalla normativa (agricoltura e attività connesse, assistenza alla persona o lavoro domestico), nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate - ha chiarito il Ministero - sia per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, con orario di lavoro sia a tempo pieno che parziale, con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque, nel caso di lavoro domestico, non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale. (euro 459,83).
La circolare ha quindi chiarito che è ammessa la regolarizzazione di un rapporto con orario di lavoro a tempo parziale, non solo per il lavoro domestico, come inizialmente previsto, ma anche negli altri settori contemplati dalla norma.