?La sentenza
La Corte di Appello di Trieste ha riconosciuto la protezione umanitaria ad un cittadino bengalese ritenendo che aspetti come la giovane età, l'assenza di famiglia nel Paese, la buona integrazione nel tessuto socio-lavorativo del richiedente, rappresentino fondati motivi per riconoscere il diritto a permanere, integrandosi come giusti motivi umanitari. Secondo la Corte, nella valutazione individuale della vita del richiedente in Italia, compiuta in via comparata alla situazione personale che egli aveva vissuto prima della partenza e alla quale si ritroverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, si riscontra quella "effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art.2 Cost.)" richiesta da Cass. 4455/2018 affinché sussistano i seri motivi di carattere umanitario che impongono il riconoscimento della protezione richiesta.
La Corte riconosce il diritto alla protezione umanitaria applicando le disposizioni previgenti l'entrata in vigore del D.l 113/2018, "considerando la natura sostanziale e non processuale delle disposizioni medesime, il principio generale di irretroattività posto dall'articolo 11 delle preleggi, la mancanza di una disposizione transitoria che espressamente deroghi a tale principio, nonché considerando che la soluzione dell'immediata applicazione delle disposizioni sopravvenute ai processi in corso comporterebbe irragionevole disparità di trattamento, per l'applicazione di disposizioni diverse a fattispecie analoghe sulla base del dato - del tutto causale – della durata del processo (cfr. Cassazione 28990/2018 per la statuizione di ininfluenza sui processi in corso del D.L. 113/2018).
Fonte: Meltingpot