Brexit


I cittadini britannici in Italia

Dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione europea ed è considerato un Paese terzo. Con la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo di recesso si è infatti concluso il percorso verso la cosiddetta Brexit.

Un percorso lungo 3 anni

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito, a seguito del referendum del 23 giugno 2016, ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione europea a norma dell’articolo 50 del Trattato sull’UE.
Dopo quasi tre anni di lavoro tra i negoziatori, la ratifica da parte del Regno Unito e l’approvazione da parte del Parlamento europeo, il 30 gennaio 2020 il Consiglio europeo ha adottato, mediante procedura scritta, la decisione relativa alla conclusione dell'accordo di recesso a nome dell'Ue e una dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni.
L’accordo di recesso ha consentito di gestire l’uscita del Regno Unito dall'Ue in maniera ordinata, a tutela di cittadini e imprese.
L’accordo ha previsto un periodo transitorio, scaduto il 31 dicembre 2020, in cui un ampio corpo di regole Ue (incluse le regole sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci nei termini previsti dall’accordo di recesso) ha continuato ad applicarsi al Regno Unito.
Il 24 dicembre 2020 è stato concluso un accordo di principio sugli scambi e la cooperazione tra l’Ue e il Regno Unito che prevede tre pilastri principali: 1) un accordo di libero scambio con un nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito; 2) un nuovo partenariato per la sicurezza dei nostri cittadini; 3) un accordo orizzontale in materia di governance

I diritti dei cittadini inglesi residenti in Italia prima del 31 dicembre 2020

Durante il periodo di transizione una serie di regole del diritto dell'Unione europea, tra le quali quelle sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci, hanno continuato a trovare applicazione, secondo i termini previsti nella parte IV dell'accordo (articolo 127).
Ai cittadini britannici (e ai loro familiari) si sono quindi continuate ad applicare fino al 31 dicembre 2020 le previsioni relative al soggiorno e all’iscrizione anagrafica proprie dei cittadini comunitari (Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e s.m.i.).

Scaduto il periodo di transizione, ovvero partire dal 1° gennaio 2021, i diritti dei cittadini britannici e delle loro famiglie sono disciplinati dalla parte II dell'accordo di recesso.
I cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere, presso la questura di residenza, un documento in formato digitale.
Sui siti web delle questure è indicata la casella di posta elettronica da utilizzare per fissare l'appuntamento presso i rispettivi uffici Immigrazione ai fini dell'avvio dell'istruttoria.

In linea con le indicazioni fissate a livello di Unione europea, il nuovo documento digitale garantisce un facile riconoscimento dei diritti previsti dall’Accordo di recesso in favore dei cittadini britannici che hanno fissato la loro residenza in Italia prima del 31 dicembre 2020.

Tale documento di soggiorno ha una validità di 5 anni (è denominato “carta di soggiorno”) ma tale periodo è esteso a 10 anni (“carta di soggiorno permanente”) nel caso in cui sia stato maturato il diritto di soggiorno permanente (soggiorno legale e ininterrotto in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020).
I diritti acquisiti dai cittadini britannici prima della conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020) restano protetti da quanto previsto dall’Accordo di Recesso fino a quando il cittadino resterà legalmente residente in Italia.

L’iscrizione all’anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2020 e le disposizioni dell’Accordo di recesso consentono quindi, concluso il periodo di transizione, ai cittadini britannici in Italia di godere dei diritti previsti da tale accordo (parte II).

Per quanto riguarda, invece, le condizioni per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini del Regno Unito che giungeranno per la prima volta in Italia dopo il 31 dicembre 2020, trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione. Per i soggiorni di durata inferiore a novanta giorni in 180 giorni, i cittadini del Regno Unito sono esonerati dall’obbligo di visto.

L'accordo di recesso , e il vademecum sull'iscrizione anagrafica dei cittadini del Regno Unito sono anche disponibili sul sito del Governo e su quello del Ministero dell’Interno.
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