Il diritto all'accoglienza


Il diritto all'accoglienza per chi fa domanda di protezione internazionale è previsto dal Decreto legislativo n. 142 del 2015, che ha recepito la Direttiva europea 2013/33/UE. La legge 113 del 2018 ("decreto sicurezza e immigrazione") aveva apportato notevoli cambiamenti all'accesso e al diritto all'accoglienza per i richiedenti asilo, molti dei quali superati con l'approvazione del decreto-legge del 21 ottobre 2020 n. 130, convertito in legge n.173 del 18 dicembre 2020.

A seguito delle modifiche apportate nel 2020, il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati è stato riformato con l'introduzione del nuovo Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) che sostituisce il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR);

Il sistema di accoglienza, in Italia, opera su due livelli: prima accoglienza, che comprende gli hotspot e i centri di prima accoglienza dove sono erogati solo servizi di base (primo soccorso etc.), e nei casi di emergenza, strutture temporanee appositamente allestite (i CAS), e seconda accoglienza, che si realizza, nei limiti dei posti disponibili presso strutture del “Sistema di accoglienza e integrazione” (SAI), gestite dagli enti locali.

Il SAI ha sostituito il precedente sistema rivolto unicamente, in seguito alle modifiche introdotte nel 2018, ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. In particolare, l'inserimento nelle strutture del nuovo circuito è stato ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, anche ai richiedenti la protezione internazionale, che ne erano stati esclusi dal D.L. 113 del 2018, nonché ai neomaggiorenni affidati ai servizi sociali e ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal TU immigrazione (ovvero: protezione speciale, cure mediche, protezione sociale, (art. 18), violenza domestica (art. 18-bis), calamità (art. 20-bis), particolare sfruttamento lavorativo 'art. 22, comma 12-quater), atti di particolare valore civile (art. 42-bis).

Il SAI si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione, quali l'orientamento al lavoro e la formazione professionale previsti dall'ente locale nei programmi dedicati all'accoglienza.

Oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, sono erogate l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio.

Sono altresì garantiti il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all' età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Sono adottate le misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.



(Ultimo aggiornamento: febbraio 2021)