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Acquisto della cittadinanza per matrimonio o naturalizzazione


Casi in cui la cittadinanza si acquista per matrimonio e per naturalizzazione
L'acquisto della cittadinanza può avvenire nei casi di:

Matrimonio con un Italiano/a: il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiano dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale. I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi oggettivi possono precludere l'acquisto (che passa così dal rango di interesse legittimo a quello di diritto soggettivo). Quando l'istanza non sia stata rigettata entro i due anni, l'interessato può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 7 luglio 1993 n. 4741).

Tra le novità introdotte decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, vi è l'abrogazione della la disposizione che impediva all'Amministrazione il rigetto della domanda di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza. La norma abrogata, in pratica, assegnava alla competente autorità amministrativa un termine perentorio di due anni per pronunciarsi sulla istanza di cittadinanza, con la precisazione che, una volta decorso tale termine, restava preclusa all'Amministrazione l'emanazione del decreto di rigetto della domanda, venendo ad operare una sorta di silenzio assenso sulla relativa istanza dello straniero coniugato con un cittadino italiano.

A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un italiano?
L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta
Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica. Il richiedente deve compilare la domanda utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, (https://cittadinanza.dlci.interno.it) e la trasmetterle in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti ufficiali delle singole prefetture

Quale autorità è competente a pronunciarsi sull’istanza?
A partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza per matrimonio spetta:
  1. al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia
  2. al Ministero dell’Interno - Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero;
  3. al Ministro dell'Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Naturalizzazione: lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea.

La cittadinanza per naturalizzazione può essere inoltre concessa nei seguenti casi:
a) se lo straniero, legalmente residente in Italia da almeno tre anni, ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita;
b) se lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
c) se lo straniero ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) se lo straniero maggiorenne nato in Italia vi risiede legalmente da almeno tre anni.

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alla legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1) del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER).

Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue- QCER (Common European Framework of Reference for Languages -CEFR) è stato messo a punto dal Consiglio d'Europa come parte principale del progetto Language Learning for European Citizenship (apprendimento delle lingue per la cittadinanza europea), allo scopo, fra l'altro, di aiutare a superare gli ostacoli nella comunicazione derivanti dai diversi sistemi educativi presenti in Europa e di definire livelli di competenza su cui misurare i progressi di apprendimento. Il CEFR si articola in sei livelli di riferimento (A1, A2, B1, B2, C1 e C2), che costituiscono i parametri per valutare il livello di competenza linguistica individuale.

In particolare, il livello B1 prevede la capacità di sostenere conversazioni semplici su argomenti noti o di interesse, comprendendo gli elementi principali in un discorso, la capacità di comprendere l'essenziale di trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di interesse personale o professionale, la comprensione di testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, la scrittura di testi semplici su argomenti noti o di interesse.

Per dimostrare la conoscenza della lingua italiana, all'atto di presentazione della domanda i richiedenti sono tenuti:
  • ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli affari esteri (MAECI) o dal Ministero dell'istruzione (MIUR);
  • Il possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti d'istruzione riconosciuti dal MAECI (scuole italiane all'estero) costituisce attestazione della conoscenza linguistica richiesta dalla norma.
ovvero
  • a produrre apposita certificazione della lingua, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero dell'istruzione.

Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d'esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal MAECI: la Società Dante Alighieri, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre. All'estero è possibile sostenere gli esami per il rilascio dei certificati di competenza linguistica CLIQ presso diversi enti che sono elencati nel sito del MAECI alla pagina: https://www.linguaitaliana.esteri.it/lingua/corsi/certificazioni/ricerca.do
Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del TU in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana.
Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 666 del 25 gennaio 2019, ha chiarito che la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana si applica alle domande presentate dal 4 dicembre 2018. Le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l'attestazione o la certificazione richiesta.

A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione?
In questi casi la domanda di cittadinanza, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza
Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica. Il richiedente deve compilare la domanda utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, (https://cittadinanza.dlci.interno.it) e la trasmetterle in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti ufficiali delle singole prefetture.
La cittadinanza per naturalizzazione, istruita presso il Ministero dell'Interno, è concessa con Decreto del Presidente della Repubblica.

Tempi
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso, per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei relativi procedimenti.
Tale nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della istanza, si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza non ancora definiti con un provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 5 ottobre 2018)
Per costante orientamento giurisprudenziale il termine per completare il percorso istruttorio con l'adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sarebbe da considerarsi perentorio, mentre per le istanze di cittadinanza per naturalizzazione lo stesso termine non rivestirebbe carattere perentorio.

Possibilità di consultare online lo stato delle domande
Sul sito internet del Ministero dell’interno è disponibile un servizio che permette, per tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica.
Per poter procedere con la consultazione online dello stato di una domanda di cittadinanza è necessario collegarsi al sito https://cittadinanza.dlci.interno.it/sicitt/index2.jsp
ed effettuare, nell'ordine, le seguenti attività:
  • Registrarsi sul sito tramite il modulo disponibile nell'area "Effettua Registrazione";
  • Accedere all'area privata tramite le credenziali di accesso fornite in fase di registrazione;
  • Effettuare il primo accesso alla pratica, utilizzando la funzione "Primo accesso alla pratica" presente nel menù di navigazione.
  • Consultare lo stato corrente della domanda tramite la funzione "Visualizza stato pratica" .
Per garantire un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione ( solleciti, diffide, richieste di accesso e altro) è inoltre, possibile utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
  • area3citt@pecdlci.interno.it; ( n. protocollo finale 0,1,2 )
  • area3biscitt@pecdlci.interno.it; ( n. protocollo finale 3,4,5,6 )
  • area3tercitt@pecdlci.interno.it, ( n. protocollo finale 7,8,9 )
specificando con esattezza nell’oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento ( K10/C….)

Le comunicazione con la Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, possono avvenire tramite gli indirizzi P.E.C?.
Per comunicare con gli uffici del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione che si occupano di cittadinanza e per avere riscontro sulle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), è possibile scrivere ai seguenti indirizzi:
  • area3citt@pecdlci.interno.it (per le pratiche con n. protocollo finale 0,1,2)
  • area3biscitt@pecdlci.interno.it (per le pratiche con n. protocollo finale 3,4,5,6)
  • area3tercitt@pecdlci.interno.it (per le pratiche con n. protocollo finale 7,8,9)
Nell’oggetto è necessario specificare con esattezza il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/C...)

Autocertificazione
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Pertanto, l’istante non dovrà produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovrà limitarsi a riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

COSTI
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza.
Tale contributo è stato introdotto dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza".
L'imposizione del contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo previste da L. 91/1992, ovvero nei casi di:
  • nati in Italia da ignoti o apolidi o da genitori che non trasmettano la cittadinanza;
  • soggetti trovati sul territorio dello Stato, senza che sia provato il possesso di altra cittadinanza;
  • riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione nella minore età;
  • minori adottati da italiani;
  • riacquisto della cittadinanza a seguito di ristabilimento della residenza in Italia da un anno;
  • figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza
Il nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.Il gettito derivante dal contributo è destinato (art. 9-bis, comma 3, L. 91/1992):
  • per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione;
  • per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.
(Ultimo aggiornamento Aprile 2019)