Flussi 2025- I settori produttivi



I settori nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale lavoratori subordinati sono i seguenti:

autotrasporto merci per conto terzi e trasporto passeggeri con autobus. In tal caso il nulla osta può essere rilasciato solo in favore dei cittadini di quei Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina). Per maggiori chiarimenti vedi la circolare interministeriale del 24 ottobre 2024

settore turistico-alberghiero;
meccanica; telecomunicazioni; settore alimentare; cantieristica navale; pesca; settore degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici;

settore stagionale turistico-alberghiero. In base alle ultime indicazioni fornite dal Ministero del Turismo, il settore turistico- alberghiero, sia stagionale che non, ricomprende anche le attività legate al settore della ristorazione (per saperne di più)

assistenza familiare e socio-sanitaria. A quest'ultima categoria di lavoratori è assegnata una quota specifica pari a 9.500 ingressi l'anno. Come specificato nella circolare interministeriale  l'assunzione per il settore dell'assistenza familiare è possibile sia a tempo pieno che parte-time, con la retribuzione prevista dal CCNL di settore e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (534,41 euro mensili).Non è richiesto un particolare reddito del datore di lavoro nel caso quest'ultimo sia affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e presenti la domanda per assumere un lavoratore addetto alla sua assistenza. Negli altri casi, come specificato nella circolare dell'INL del 21 marzo 2023, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Come di regola, possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi.

ATTENZIONE: Nel settore dell’assistenza familiare, in via sperimentale per il 2025  il DL 145/24 ha previsto anche  l’ingresso di lavoratori stranieri, nel limite massimo di 10.000 quote, da impiegare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria esclusivamente  nei confronti di grandi anziani (ovvero ultraottantenni) o a persone con disabilità. Si tratta di una quota che si aggiunge alle 9.500 quote già destinate dal decreto flussi al settore dell’assistenza familiare, ma per il cui ingresso viene prevista una procedura diversa.La procedura che viene sperimentata prevede che le richieste di nulla osta per tale categoria di lavoratori debbano essere presentate allo Sportello Unico per l’immigrazione esclusivamente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL), ovvero delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. In pratica anche se il rapporto di lavoro verrà effettivamente instaurato nei confronti dell’assistito e non dell’Agenzia, le domande di nulla osta al lavoro potranno essere presentate solo tramite le APL o le associazioni datoriali. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla persona dell’assistito o del suo coniuge o parente o affine entro, salvo alcune eccezioni, il secondo grado, anche non conviventi, purché residenti in Italia. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado dell’assistito.

Anche per la presentazione di tali domande è prevista la precompilazione delle domande e un click day (7 febbraio 2025). Si applicano tutte le disposizioni previste dall’articolo 22 TUI, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro. Il nulla osta verrà, pertanto rilasciato solo previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo Testo unico.