Flussi 2023-2025- La procedura

 


Compilazione e invio della domanda

Per l'anno 2024 le domande potranno essere presentate:

- dalle ore 9:00 del 18 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
- dalle ore 9:00 del 21 marzo potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria).
- dalle ore 9:00 del 25 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024  e saranno, in linea generale, trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Se la domanda non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.

Prerequisito necessario per la compilazione e l'inoltro telematico delle domande è il possesso di un'identità SPID.

A partire dalle ore 9,00 del 29 febbraio, sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it. Il sistema per la pre compilazione dei moduli sarà disponibile secondo il seguente calendario:

- dal 29 febbraio al 16 marzo  dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- il 17 marzo dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

- il 19 marzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- il 20 marzo  dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

- dal 22 marzo al 23 marzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- il 24 marzo dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Al fine di consentire la rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista - nei modelli di richiesta – la possibilità di allegare la documentazione necessaria (tra cui l’autocertificazione sull’indisponibilità di lavoratori già in Italia), in modo da consentire agli Sportelli Unici di iniziare ad esaminarla senza dover convocare i richiedenti per la presentazione di tale documentazione.  Se al momento della compilazione della domanda non fossero disponibili tutti i documenti originali, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a consegnare gli originali stessi dei documenti mancanti; in tal caso, l’acquisizione di tale documentazione in originale sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Tra la documentazione da allegare alla domanda vi è anche l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare.

Si ricorda, che in base alle ultime modifiche normative, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, la verifica dell’osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri viene demandata a professionisti e organizzazioni datoriali.

L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Social. In tali casi trova, inoltre, applicazione la procedura semplificata prevista dall’ all’art. 27 – comma 1ter del d.lgs. 286/98, in base alla quale non occorre attendere il rilascio del nulla osta al lavoro, ma la proposta di contratto di soggiorno viene direttamente trasmessa per via telematica alle Rappresentanze dipolmaitco-consolari ai fini del successivo rilascio del visto. Per saperne di più consulta le faq dedicate

Inoltre,  la circolare interministeriale del 29 febbraio 2024 ha chiarito che nel caso di domanda di nulla osta al lavoro già presentata nell’ambito dei flussi 2023 e non accolta dallo Sportello Unico per mancanza di quote disponibili, il datore di lavoro potrà rinviare la domanda allegando la stessa documentazione già in precedenza presentata. In pratica restano validi e non dovranno essere rinnovate:

-  la certificazione sulla verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale presso il Centro per l'Impiego (a condizione che non sia mutata la mansione e il profilo lavorativo richiesto);

il documento di asseverazione, rilasciato ai sensi dell’art. 24-bis T.U.I. a condizione che sia lo stesso il numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro.

I modelli da utilizzare per l'invio delle domande sono:



La preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale

Un’importante novità introdotta già nel 2022, riguarda la necessità che il datore di lavoro  prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori non stagionali o non formati all'estero, verifichi presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso il modulo predisposto da Anpal.

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

a)            il Centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;

b)           il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è per il datore di lavoro idoneo  al lavoro offerto;

c)            il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione (qui il modello) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagioanali e per i lavoratori formati all'estero. Inoltre, come sopra citato,   la circolare interministeriale del 29 febbraio 2024 ha chiarito che nel caso di domanda di nulla osta al lavoro già presentata nell’ambito dei flussi 2023 e non accolta dallo Sportello Unico per mancanza di quote disponibili, il datore di lavoro potrà rinviare la domanda allegando la  stessa certificazione già presentata sulla verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale (a condizione che non sia mutata la mansione e il profilo lavorativo richiesto).

Istruttoria


In attuazione delle ultime novità normative, trascorsi 60 giorni (termine ridotto a 20 giorni per il lavoro stagionale) dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingressoIl nulla osta verrà inviato in automatico anche al datore di lavoro che potrà visualizzarlo sul Portale del Ministero dell'Iterno.
Sempre per quanto riguarda il lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, le domande  che perverranno dalle organizzazioni datoriali dei rispettivi settori, per conto ed in nome dei datori di lavoro saranno valutate con priorità, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del relativo nulla osta. In particolare, nel settore agricolo verranno valutate prioritariamente le domande presentate da: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori,  Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane); per il settore turistico, la priorità verrà data alle domande presentate per conto dei datori di lavoro da : ASSITAI - Associazione delle imprese del turismo all’aria aperta,   ASSOBALNEARI ITALIA – Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO – Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME – Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, CONFARTIGIANATO IMPRESE.

Esaurita la quota prioritariamente riservata alle domande di lavoro stagionale provenienti dalle organizzazioni datoriali, gli Sportelli Unici per l’immigrazione rilasciano i nulla osta sulle altre domande di lavoro stagionale, secondo l’ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli Unici.

Si ricorda che ai sensi della versione aggiornata dell’articolo 22, comma 6-bis del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta e del visto può svolgere immediatamente attività lavorativa; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria.
Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell’assistenza familiare che dovrà essere comunicato all’INPS. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell’assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS  anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico.