Il decreto flussi triennale 2023-25 introduce ai fini della programmazione criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso (art. 2) nonché criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito delle quote (art. 3) ed al di fuori delle quote (art.4).I criteri comuni sono: a) progressiva riduzione del divario tra flussi e fabbisogno del mercato del lavoro (quale rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento nelle comunità locali; b) estensione dei settori economici rientranti nei flussi di ingresso; c) potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine, per promuovere l’ingresso dei lavoratori stranieri formati; d) incentivazione di forme di collaborazione (anche mediante intese e accordi) con i Paesi “di origine e di transito” di flussi migratori, onde “facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare”; e) incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale; f) sostegno agli ingressi di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transitoCriteri aggiuntivi, specifici per gli ingressi nell’ambito delle quote, sono: a) previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che promuovano (secondo intese con l’Italia) campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale inerenti ai traffici migratori irregolari; b) assegnazione dei lavoratori agricoli con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, ai datori di lavoro che non siano risultati assegnatari di tutta o parte della manodopera richiesta nell'ambito del precedente decreto flussi. c) determinazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria. Altri aggiuntivi criteri, questi specifici per gli ingressi al di fuori delle quote, sono: a) “favorire nel triennio 2023-2025 l’incremento degli ingressi al di fuori delle quote”; b) la previsione di ingressi per lavoro subordinato (anche stagionale) per cittadini di Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio. c) potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e “conseguente” aumento degli ingressi di lavoratori stranieri riconosciuti apolidi rifugiati, che abbiano seguìto tali attività. d) Valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione