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La riforma della legge sulla cittadinanza

Il 13 ottobre del 2015 la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura con 310 favorevoli, 66 voti contrari e 83 astenuti il disegno di legge di riforma della cittadinanza. Si tratta di un testo risultante dall'unificazione di 25 proposte di legge presentate in questi anni da esponenti di tutti gli schieramenti politici in materia di cittadinanza. In particolare sono state unificate nel testo approvato le seguenti proposte: 9-200-250-273-274-349-369 404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204 1269-1443-2376-2495-2794-A

ll testo approvato non prevede una riforma complessiva della legge sulla cittadinanza, ma si concentra solo sull'acquisto della cittadinanza da parte dei minori.

Le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli temprerato) e nell'introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. ius culturae).

Il testo approvato dalla Camera è stato immediatamente trasmesso al Senato (A.S. 2092), dove dopo la trattazione in Commissione è dal 15 giugno 2017 all'esame dell'Assemblea.



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In sintesi il testo approvato dalla Camera prevede:

Una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (ius soli)

Acquista la cittadinanza per nascita il minore straniero che è nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (o del diritto al soggiorno permanente in caso di cittadini Ue) (cd. ius soli temperato) (art. 1, comma 1, lett. a).

La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà, l'interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età (art. 1, comma 1, lett. b), cpv. 2-ter).

Una fattispecie nuova di acquisto della cittadinanza italiana, a seguito di percorso formativo (ius culturae)

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero, che sia nato in italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (c.d. ius culturae).

In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, entro il compimento della maggiore età dell'interessato. (art. 1, comma 1, lett. d), cpv. 2-bis).

Ai fini della presentazione della dichiarazione da parte del genitore, è dunque richiesta la residenza legale dello stesso, che presuppone la regolarità del relativo soggiorno.

Anche per tale fattispecie l'interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà (art. 1, comma 1, lett. d), cpv. 2-bis e 2-ter).

Una nuova fattispecie di naturalizzazione
Oltre a queste ipotesi, che configurano un vero e proprio diritto all'acquisto della cittadinanza, la proposta introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.

Tale fattispecie dovrebbe riguardare soprattutto il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età (art. 1, comma 1, lett. e)).

In tutti i casi è prevista per lo straniero disabile grave, incapace di esprimere la propria volontà, la possibilità di essere surrogato dal tutore in tutti gli atti richiesti per l'acquisto della cittadinanza. L'assenza nella vecchia normativa di una previsione esplicita in tal senso ha fino ad oggi impedito, in molti casi, al disabile straniero di diventare cittadino italiano.

Viene inoltre modificata la disciplina dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, che attualmente subordina l'acquisto da parte dei minori al requisito della convivenza con il genitore. Il requisito della convivenza viene eliminato ed è richiesta unicamente la non decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 1, comma 1, lett. g)).

La residenza legale

Ai sensi della normativa approvata si considera "legalmente residente" lo straniero che risiede "avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli

Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

Il soggiorno si considera ininterrotto anche se lo straniero ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

La normativa transitoria
Nel corso del dibattito parlamentare è stata anche approvata una norma transitoria che consentirà a quanti posseggano i requisiti soggettivi che, con l'entrata in vigore della riforma, consentirebbero loro di acquisire la cittadinanza iure culturae, ma per i quali siano irrimediabilmente scaduti i termini per la presentazione delle relative istanze (il compimento del ventesimo anno d'età), di avvalersi delle nuove norme purché presentino istanza entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Potranno quindi diventare italiani i nati in Italia o arrivati in Italia quando avevano meno di dodici anni, se hanno frequentato in Italia per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici e hanno risieduto "legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale".

L'istanza potrà essere rigettata solo nel caso in cui allo straniero sia stata rifiutata la naturalizzazione in base a motivi legati alla sicurezza dello Stato, o che, per gli stessi motivi, siano stati adottati a suo carico provvedimenti di allontanamento.

Resta ferma l'applicazione della normativa a coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto iure soli o iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge e non abbiano compiuto i 20 anni di età.



Tra le ulteriori disposizioni approvate vi è, infine, la previsione dell'esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo di 200 euro previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.



Per saperne di più

- Il dossier di approfondimento sul sito della Camera

- Il dossier di approfondimento sul sito del Senato

- Dati Istat sull'acquisizione della cittadinanza