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11 dicembre 2020

Modifiche al Decreto Sicurezza, la Camera approva le nuove norme


Il Decreto passa all'esame del Senato. Le principali modifiche introdotte in sede di conversione

Primo passo parlamentare verso la conversione in legge delle norme con cui, modificando i Decreti Sicurezza del 2018 e 2019, vengono introdotte importanti novità sul sistema di accoglienza e le misure di protezione per i richiedenti asilo.

Nella seduta di mercoledì 9 dicembre la Camera dei Deputati ha, infatti approvato, con 279 sì e 232 no, il decreto legge n. 21 ottobre 2020, n. 130 che passa ora al Senato, dove dovrà essere approvato entro il prossimo 20 dicembre.

Per una sintesi delle principali novità introdotte dal nuovo decreto clicca qui

In sede di conversione il decreto ha subito alcune importanti modifiche: sono stati, in particolare, oggetto di modifiche ed integrazioni gli articoli 1 (Permesso di soggiorno e controlli di frontiera), 2 (Procedure per il riconoscimento della protezione internazionale) 3 (Trattenimenti e modifiche al D.Lgs. 142/2015), 4 (Accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale), 5 (Integrazione).

Di seguito una sintesi delle principali modifiche approvate in sede di conversione.

 

Modifica della procedura per la determinazione delle quote fissate dal Decreto flussi

L'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, prevede che il Presidente del Consiglio predisponga ogni triennio il "documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato" e sulla scorta di questa programmazione 'macro' (la quale pone criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato; delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia; prevede "ogni possibile strumento" per un positivo reinserimento nei Paesi di origine), vengono annualmente definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte.

In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, "entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato". In sede di conversione in legge del nuovo decreto è stato soppresso sia il termine del 30 novembre sia il limite delle quote stabilite nel precedente Decreto flussi emanato. In altri termini, la "transitoria" determinazione numerica delle quote d'ingresso per lavoro subordinato e lavoro autonomo cessa di essere vincolata da quanto statuito nell'anno precedente e non è condizionata ai limiti numerici lì posti.

Per quanto concerne la programmazione triennale, l'ultimo documento programmatico emanato è il d.P.R. 13 maggio 2005, relativo al triennio 2004- 2006. La programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020 è stata dettata con il d.P.C.m del 7 luglio 2020. Esso ha ammesso in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità (la medesima prevista dal corrispettivo d.P.C.m. del 12 marzo dell'anno precedente 2019).

Ampliamento delle ipotesi di convertibilità in lavoro

In sede di conversione in  legge del decreto  è stata ampliata l'elencazione dei permessi di soggiorno convertibili in permessi di lavoro, sì da ricomprendervi altresì il permesso di soggiorno per cure mediche il quale  viene concesso agli stranieri che versino in gravi condizioni psico-fisiche o soffrano di gravi patologie.

 Ampliamento dei casi di discriminazione che comportano il divieto di espulsione

Il nuovo Decreto ha modificato l'articolo 19 ("Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili") del Testo unico dell'immigrazione, estendendo l'ambito di applicazione di tale divieto. Il comma 1 di tale articolo, tra le altre cose, pone divieto di respingimento e di espulsione verso Paesi nei quali lo straniero corra un rischio di persecuzione in ragione di finalità discriminatorie per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. In sede di conversione in legge del decreto è stata introdotta una modificazione della suddetta norma, in modo da ricomprendere, tra i motivi della persecuzione, "l'orientamento sessuale" e "l'identità di genere.

Soggiorni di breve durata di studenti di filiazioni universitarie straniere

Nel corso della conversione in legge del decreto è stata introdotta una disposizione per regolare i soggiorni di breve durata - intendendosi per tale il soggiorno che si protragga per un periodo non superiore a centocinquanta giorni - degli studenti di uno specifico tipo di struttura educativa, ovvero le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro .Per i soggiorni brevi degli studenti di tali strutture, la novella prevede l'applicazione della legge n. 68 del 2007, la quale disciplina alcuni profili dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visita, affari, turismo, studio.

Assegnazione ad enti del Terzo settore di beni sequestrati nella lotta all'immigrazione clandestina

In sede di conversione in legge del Decreto è stato introdotto un  articolo aggiuntivo che, novellando l'articolo 12 del Testo unico dell'immigrazione, prevede l'assegnabilità anche ad enti del Terzo settore di beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia di prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina. Aggiunge la novella che gli enti "provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate", previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Modalità di svolgimento dell'audizione dell'interessato da parte delle commissioni territoriali

Relativamente all'audizione dell'interessato che le commissioni territoriali sono chiamate a svolgere ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 28 del 2005, in sede di conversione in legge del Decreto è stato previsto che l'audizione possa essere disposta - ove possibile e nel rispetto della riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente - anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza.

Ampliamento dei casi in cui è escluso il ricorso alla procedura accelerata per l'esame delle domande di asilo

La procedura accelerata riguarda una serie di casi in cui può presumersi un uso strumentale della domanda e per tali ragioni sono previsti termini precisi e più stringenti per l'esame della domandale ( le Commissioni territoriali sono chiamate a decidere entro cinque o, a seconda del caso, nove giorni). Tale procedura è esclusa per l'esame delle domande dei minori stranieri non accompagnati, e, a seguito di una modifica apportata in sede di conversione in legge del Decreto, per i richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Si tratta di minori, inclusi i minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

Linee guida per verifiche in materia di accoglienza

In sede di conversione in legge del Decreto è  stata introdotta una disposizione che demanda a linee guida del Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, la determinazione delle modalità di verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità (al cui ricorrere è disposto il trasferimento in via prioritaria dello straniero nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione). Le medesime linee guida sono previste quale riferimento sulla cui scorta verificare l'adozione di idonee misure di accoglienza (resa secondo le modalità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 142/2015). Le medesime verifiche - secondo appunto le linee guida - sono condotte, prevede la novella, oltre che nei centri di prima accoglienza, nelle strutture temporanee allestite qualora questi ultimi non abbiano posti disponibili

Riduzione del termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana

L'articolo 9-ter Della legge n. 91/1992, introdotto dal D.L. n. 113 del 2018 aveva portato da 24 a 48  mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio (art. 5) e per c.d. naturalizzazione (art. 9). Il termine decorre dalla data di presentazione della istanza. Nel testo originario del decreto-legge n. 130 del 2020 il termine massimo era stato ridotto  a 36 mesi. In sede di conversione in legge del Decreto, tale termine massimo è stato riportato a 24 mesi, prorogabili fino a trentasei.