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18 febbraio 2019

Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni nel SIPROIMI (ex SPRAR)


I chiarimenti del Ministero dell'Interno

 

Circolare n. 22146 del 27.12.2018

 

Con la circolare n. 22146 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto "D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 – Profili applicativi", il Dipartimento per le Liberà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ha fornito alcune importanti indicazioni anche riguardo all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni all'interno del SIPROIMI (nuova denominazione del sistema di accoglienza in precedenza denominato SPRAR).

 

Per tutti gli altri aspetti toccati dalla circolare vedi: Decreto immigrazione e sicurezza: Circolare del Ministero dell'Interno del 27 dicembre 2018

 

Nella circolare si legge che potranno accedere al SIPROIMI "i minori stranieri non accompagnati, anche non richiedenti asilo. I minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, D. L. n. 113/2018) e, nel caso dì concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla  permanenza  dei beneficiari. Il SIPROIMI, inoltre, si potrà sviluppare ulteriormente come sistema di accoglienza ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 13 della legge n. 47 del 2018, potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età".

Il Ministero richiama così l'attenzione sulla disposizione prevista dal comma 5 bis dell'art. 12 del d.l. 113/18, introdotto dalla legge di conversione n. 132/18, che stabilisce che i MSNA richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel SIPROIMI (ex-SPRAR) fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

La circolare fornisce inoltre importanti indicazioni riguardo all'accoglienza dei neomaggiorenni affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge 47/17 (c.d. "prosieguo amministrativo"), che quindi potranno proseguire il loro percorso di accoglienza nel SIPROIMI fino alla conclusione della misura disposta dal Tribunale per i minorenni (che può durare al massimo fino ai 21 anni).

Nella circolare, infine, il Ministero dell'interno chiarisce che i c.d.  "centri FAMI" e i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) per minori dovranno essere progressivamente  chiusi, assicurando il trasferimento nel SIPROIMI di tutti i MSNA ospiti  di tali strutture. 

 

Fonte: Ministero dell'interno