L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare 5 del 28 febbraio 2019 che fornisce agli uffici territoriali le "Linee Guida in tema di vigilanza contro l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ".
L'ispettorato ricorda innanzitutto la distinzione tra due distinte figure di incriminazione:
- quella della intermediazione illecita, che persegue chiunque "recluti" manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (art. 603 bis c.p. da parte della L. n. 199/2016).
La circolare specifica comunque che "Le Linee guida rappresentano un mero contributo alle attività di indagine svolte dal personale ispettivo che, in ogni caso, dovrà tenere preliminarmente conto delle eventuali diverse indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica ".
Nelle linee guida viene specificata anche la trattazione riguardante il coinvolgimento di terzi che abbiano consentito o agevolato la realizzazione del reato di sfruttamento lavorativo, pur non qualificabili espressamente come intermediari. L'ispettorato sottolinea che " lo sfruttamento del lavoro può realizzarsi anche nell'ambito di rapporti commerciali tra imprese, in particolare nell'ambito di una prestazione di servizi oggetto di un contratto di appalto, laddove l'impresa appaltatrice, nel garantire forti risparmi ai committenti, approfitti dello stato di bisogno dei lavoratori abbattendo considerevolmente i costi del lavoro attraverso la corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato". In tale contesto andrà ad esempio valutato il comportamento del personale incaricato dalla società appaltatrice di offrire i servizi ai futuri committenti sottoscrivendo i relativi preventivi, perché potrebbe rendersi anch'esso responsabile di un comportamento penalmente rilevante.
Relativamente alle indagini patrimoniali, nelle Linee guida si evidenzia come sia sempre necessario effettuare un calcolo, anche approssimativo, dei guadagni ottenuti dall'intermediario in forza di quanto corrisposto dagli utilizzatori (e talvolta dai lavoratori stessi) e di quelli ottenuti dagli utilizzatori a seguito del mancato o ridotto versamento di retribuzione, contribuzione ed imposte sui rapporti di lavoro. Tali somme dovranno essere sequestrate, a fine di confisca, ai responsabili dei reati anche ai sensi dell'art. 603 bis 2 c.p. quale profitto del reato; dovranno inoltre essere cercati, in assenza di denaro liquido, anche beni di pari importo, considerato che tale disposizione consente la confisca per equivalente.
Fonte: INL