Dopo l'atteso decreto sul contributo forfettario, volto a coprire i periodi contributivi, retributivi e fiscali per i periodi antecedenti la domanda di regolarizzazione, arrivano anche le prime istruzioni dell'Inps per gli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro, in attesa della definizione del procedimento di emersione. Le istruzioni, contenute nella circolare n.101 dell'11 settembre scorso, riguardano i periodi retributivi che decorrono dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020, ovvero, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
La circolare dell'Inps precisa, in particolare, che i datori di lavoro sono tenuti a versare la contribuzione dovuta per i periodi di lavoro con le seguenti decorrenze:
La circolare chiarisce anche le modalità attraverso cui andrà aperta la posizione contributiva, distinguendo il caso dei lavoratori agricoli da quelli domestici.In particolare, per questi ultimi, l'Inps chiarisce che se i rapporti di lavoro erano già in corso alla data di presentazione della domanda di emersione, sarà lo stesso Istituto a provvedere all'iscrizione d'ufficio del rapporto di lavoro domestico e ad attribuire un codice provvisorio.
L'Istituto invierà al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi.La contribuzione dovuta sarà precalcolata dall'Istituto utilizzando i dati comunicati dal datore di lavoro con l'istanza di emersione.
Laddove il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente dall'Istituto cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite il sito www.inps.it.
Leggi la circolare Inps n. 101 dell'11 settembre 2020