La Questura non può rifiutarsi di formalizzare una domanda di permesso di soggiorno per casi speciali ex all'art. 18-ter del Testo unico sull'immigrazione in attesa del parere della Procura. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con decreto del 20 ottobre 2026, ordinando alla Questura di Roma di fissare l'appuntamento per la formalizzazione dell'istanza e di rilasciare la relativa ricevuta.Il caso riguarda un cittadino straniero che aveva denunciato di essere vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis del codice penale. Nel corso del procedimento, l'interessato aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento lavorativo e, nelle more della decisione della Procura, aveva domandato alla Questura il rilascio della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza. L'Amministrazione aveva però ritenuto necessario attendere il preventivo parere favorevole dell'autorità giudiziaria anche per il semplice rilascio del cosiddetto "cedolino". Contro tale diniego è stato proposto un ricorso cautelare.Nel provvedimento, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris, valorizzando la denuncia presentata dalla vittima, la presa in carico da parte della rete antitratta e l'inserimento in una struttura protetta nell'ambito di un percorso di emersione, assistenza e integrazione sociale.Secondo il giudice, la Questura è l'autorità competente a ricevere e formalizzare la domanda ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6, del Testo unico immigrazione e deve quindi procedere alla formalizzazione dell'istanza e al rilascio della ricevuta, senza subordinare tale attività a una preventiva valutazione della Procura.Il Tribunale ha inoltre ravvisato il periculum in mora, evidenziando il rischio di un concreto pregiudizio per il percorso di integrazione del ricorrente e per l'effettività delle tutele predisposte dall'ordinamento a favore delle vittime di sfruttamento lavorativo.Per queste ragioni il giudice ha accolto il ricorso e ha ordinato alla Questura di Roma, entro 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento, di fissare l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18-ter del d.lgs. n. 286/1998.
Un precedente importanteLa decisione assume particolare rilievo perché afferma che la fase di presentazione e formalizzazione della domanda è distinta dalla successiva valutazione nel merito dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno.
Fonti: Progetto Melting Pot Europa