La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026, ha fatto chiarezza su un tema cruciale che unisce il diritto dell'immigrazione, la responsabilità civile e la tutela dei diritti fondamentali. I giudici hanno stabilito che lo straniero che subisce un’illegittima privazione della libertà personale all'interno di un ex C.I.E. (oggi C.P.R. - Centro di Permanenza per il Rimpatrio) può agire direttamente per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, senza l'obbligo di aver prima impugnato il provvedimento di proroga del trattenimento.
Fino ad oggi, uno dei nodi più complessi riguardava la cosiddetta "pregiudiziale": ci si chiedeva se lo straniero potesse chiedere i danni solo dopo aver fatto annullare il provvedimento invalido (ad esempio tramite ricorso in Cassazione).
Le Sezioni Unite hanno risposto con un netto no, sancendo la totale autonomia tra:
I due strumenti, spiega la Corte, sono "autonomi, complementari e concorrenti". Entrambi convergono verso lo stesso identico obiettivo costituzionale: garantire una tutela piena ed effettiva della persona.
La Cassazione fissa una regola chiara anche per i magistrati: Il giudice adito per il risarcimento può e deve valutare la legittimità del provvedimento di trattenimento non impugnato, ma deve farlo "incidenter tantum" (cioè solo incidentalmente).Il giudice civile quindi non "annulla" formalmente l'atto amministrativo originario, ma ne analizza l'invalidità al solo scopo di verificare se sussistono gli estremi dell'illecito civile (art. 2043 c.c.) e quantificare il danno da risarcire per i giorni di ingiusta reclusione e per la lesione del diritto di difesa.
Cassazione sentenza 18658/26