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09 marzo 2026

Assegno sociale, è compatibile con il diritto Ue chiedere il possesso di un permesso lungo soggiorno


Secondo la Corte di Giusitizia il diritto dell'Unione non impone agli Stati il rispetto del principio di parità di trattamento per le prestazioni puramente assistenziali


 È compatibile con il diritto Ue, subordinare la concessione di assegni "meramente assistenziali" a una condizione che attesti un certo grado di integrazione, come il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia, in una decisione adottata il 5 marzo scorso, nella causa C-151/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale italiana, con ordinanza del 27 febbraio 2024.

Il caso

La vicenda nasce dal ricorso di una cittadina albanese residente in Italia, titolare di un permesso biennale per motivi familiari. Nonostante il titolo le consentisse di lavorare, l'INPS aveva respinto la sua domanda di assegno sociale poiché priva del permesso di lungo periodo, requisito previsto dalla normativa italiana per gli stranieri extra-UE.

La questione, sollevata dalla Corte di Cassazione e successivamente approdata alla Corte Costituzionale, mirava a verificare se tale limitazione violasse il principio di parità di trattamento garantito dal diritto dell'Unione.

Le motivazioni della Corte

Nella sua sentenza, la Corte constata che il principio della parità di trattamento, come previsto dal diritto dell'Unione, si applica solo alle misure di sicurezza sociale destinate alle persone attive sul mercato del lavoro. Tali misure sono caratterizzate da tre elementi: coprono rischi espressamente previsti dalla legislazione europea , sono concesse in modo non discrezionale e sono finanziate dai contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro.

Per contro, l'assegno sociale, osserva la Corte, è una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, ossia concessa indipendentemente dallo svolgimento di qualsiasi periodo di lavoro, destinata a far fronte a uno stato di bisogno derivante dall'indigenza. Esso non rientra nella nozione di «sicurezza sociale», ma piuttosto in quella di «assistenza sociale», a carico delle finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

Il diritto dell'Unione non impone quindi agli Stati membri il rispetto del principio della parità di trattamento, previsto da tale diritto, per la concessione di questo tipo di assegni sociali. In tale contesto, gli Stati membri restano liberi di subordinare detta concessione a una condizione che attesti un certo grado di integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro ospitante, quale il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

 Infine, la Corte ricorda che, conformemente alle norme europee, un cittadino dell'Unione può beneficiare di una prestazione di assistenza sociale nello Stato membro ospitante solo se dispone di un diritto di soggiorno permanente nel territorio in esame. Orbene, l'applicazione della regola della parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi e i cittadini dello Stato membro ospitante per la concessione di una prestazione di assistenza sociale sarebbe in contraddizione con l'obiettivo stesso del diritto dell'Unione di riconoscere ai cittadini di paesi terzi diritti analoghi a quelli di tutti i cittadini dell'Unione.

 

Sentenza  Corte Giustizia 5 marzo 2026, causa C-151/24