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26 novembre 2025

Discendenti di italiani, da questi Paesi gli ingressi per lavoro saranno fuori-quota


Argentina, Brasile, Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay individuati dal MAECI come "stati di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana"

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministro degli Affari Esteri  e della Cooperazione Internazionale, di concerto con i Ministrii dell'interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali, che individua gli Stati di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana ai cui cittadini, se  discendenti  di  cittadino italiano, possono entrare e soggiornare in Italia  per motivi di lavoro subordinato al di fuori delle quote dei decreti flussi.

I Paesi in questione sono Argentina, Brasile, Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay. L’individuazione, si legge nel DM, è stata fatta “sulla  base  della consistenza attuale delle collettivita' italiane ivi residenti”, quindi facendo riferimento alle iscrizioni all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e prendendo in considerazione solo i Paesi che ne contano più di 100 mila. Il DM cita nelle premesse l’opportunità di favorire “l'immigrazione di ritorno dei discendenti di cittadini italiani” e rinvia “a successivi eventuali provvedimenti l'estensione ad altri Paesi”.

Il DM appena pubblicato consentirà di attivare anche questo canale di ingressi per lavoro fuori quota, disciplinato dall’art.27, comma 1-octies) del Dlgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione). Si tratta di una novità introdotta qualche mese fa con la conversione in legge del D.L. 36/2025 “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. DECRETO 17 novembre 2025. Individuazione degli Stati di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana ai cui cittadini, se discendenti di cittadino italiano, e' consentito l'ingresso e il soggiorno in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (GU Serie Generale n.273 del 24-11-2025)