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Incostituzionale il divieto di adozione internazionale per i single
24 marzo 2025
Incostituzionale il divieto di adozione internazionale per i single
La Consulta dichiara illegittima l'esclusione prevista dalla L. 184/1983. "Anche single possono assicurare ambiente stabile e armonioso"
Anche le persone
singole
possono
adottare minori stranieri
in situazione di abbandono.
È quanto si legge nella
sentenza numero 33, depositata il 21 marzo 2025
, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983
, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.
La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare, ha affermato che tale esclusione si pone
in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione
, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato
l’interesse dell’aspirante genitore
a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore. L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella
libertà di autodeterminazione
della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.
La Corte ha, dunque, rilevato che
le persone singole sono in astratto idonee
ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale accertamento può tenere conto anche della
rete familiare di riferimento
dell’aspirante genitore.
Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte ha altresì osservato che, nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa
riduzione delle domande di adozione
, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di «riflettersi negativamente sulla stessa
effettività del diritto del minore
a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso».
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