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Niente autocertificazioni nelle pratiche per i permessi di soggiorno
24 gennaio 2025
Niente autocertificazioni nelle pratiche per i permessi di soggiorno
Il Mille Proroghe 2025 cancella le norme (mai entrate in vigore) che le avrebbero consentite. “Troppo complesso il collegamento tra Questure e altre amministrazioni”
No alle autocertificazioni
nelle procedure per i
permessi di soggiorno
. I cittadini stranieri dovranno continuare a presentare i
documenti originali
, ad esempio quello degli esami sostenuti all’Università, per rinnovare un permesso per motivi di studio oppure quelli di casellario giudiziale e carichi pendenti se chiedono un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Dopo
anni di rinvii
della sua entrata in vigore, le norme che avrebbero esteso anche alle pratiche dell’immigrazione la possibilità di utilizzare dichiarazioni sostitutive sono state
abrogate dal Decreto Mille Proroghe 2025
(DL 202/2024). Una scelta dettata dalla constatazione che le diverse amministrazioni dello Stato
non riescono a mettere in rete le banche dati
, passaggio indispensabile per consentire i controlli su eventuali autocertificazioni presentate dai cittadini stranieri.
In particolare, l’
articolo 21, commi 1 e 2 del DL 202/2024
(Decreto Mille Proroghe 2025), in corso di conversione al Senato, abroga i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell’articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012, che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
La
relazione illustrativa
del Milleproroghe chiarisce che l’efficacia delle previsioni in esame era subordinata alla
realizzazione di un canale informatico
in grado di consentire l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.
Tuttavia, il percorso di implementazione informatica si è dimostrato sin da subito
tecnicamente molto complesso
specie in considerazione del fatto che non vede coinvolto il solo Ministero dell’interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.
Tali interventi di adeguamento tecnologico hanno quindi determinato la
necessità di prorogare più volte
il termine inizialmente previsto per il completamento, da ultimo con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha fissato il termine del “31 dicembre 2024” per l’acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, dell’articolo 17 del decreto-legge n. 5/2012.
Allo stato attuale, pertanto, permanendo le difficoltà tecniche sopra descritte, si impone la
necessità di provvedere all’abrogazione della disciplina in esame
. Diversamente, conclude la Relazione, gli uffici competenti in materia di immigrazione delle Questure, ai fini del rinnovo dei permessi di soggiorno, si troverebbero nella necessità di dover procedere alle opportune verifiche mediante scambio di corrispondenze con le articolazioni territoriali delle altre amministrazioni coinvolte circa gli stati e le situazioni o condizioni autocertificate con dichiarazione dello straniero con conseguente notevole
allungamento dei tempi
di rilascio dei titoli di soggiorno in questione.
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