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Stagionali, è legge la multa ai datori per case non idonee o troppo costose
19 novembre 2024
Stagionali, è legge la multa ai datori per case non idonee o troppo costose
Fino a 5.500 euro a lavoratore, anche per chi trattiene il canone dalla retribuzione. Convertito il DL Salva Infrazioni
Multe da 350 a 5.500 euro a lavoratore
per i datori che fanno arrivare in Italia e assumono
stagionali
stranieri e li sistemano in
alloggi non idonei
o con
affitti troppo alti
, oppure
decurtano
automaticamente il canone dalla retribuzione.
La conferma del giro di vite è arrivata il 14 novembre in Gazzetta Ufficiale, con la
conversione del Dl "Salva Infrazioni"
(DL 131/2024, convertito da L 166/2024. La nuova sanzione amministrativa dà attuazione alla
Direttiva 2014/36/UE
sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Il Testo Unico sull’Immigrazione già richiedeva l’idoneità alloggiativa e prevedeva il divieto di canoni eccessivi e di decurtazione automatica dalla retribuzione. Ora viene
introdotta e quantificata anche la sanzione pecuniaria
per chi viola questi obblighi, e si ribadisce che il canone è sempre eccessivo quando è
superiore a un terzo della retribuzione
.
Testo del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 217 del 16 settembre 2024), coordinato con la legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unioneeuropea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.» (GU n.267 del 14-11-2024)
Art. 9
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia
di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n.
2023/2022
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
«15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneita' alloggiativa o a un canone eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando e' superiore ad un terzo della retribuzione.».
Caporalato
Lavoro
Sfruttamento lavorativo
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