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13 agosto 2024

Ue, decisa la quota massima di domande di asilo che ogni Stato esaminerà con procedura di frontiera


Circa 16 mila il numero massimo di domande che potranno essere esaminate dall’Italia.

 

Tra il 12 giugno del 2026 e il 12 giugno del 2027 l'Italia potrà esaminare un numero massimo di 16.032 domande d'asilo con procedura di frontiera, la quota più alta nell'intera Ue pari al 26,7% del totale. È quanto stabilito nella Decisione di esecuzione (UE) 2024/2150 della Commissione, del 5 agosto 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1348 sulla capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno. Dal 13 giugno 2027 al 14 ottobre 2027, l'Italia potrà invece al massimo esaminare con tale procedura 24.048 domande di asilo.

I Paesi dovranno stabilire una capacità adeguata, in termini di accoglienza e di risorse umane. Raggiunta la quota di domande da vagliare, scatta il meccanismo di solidarietà.  Dopo l'Italia, sarà l'Ungheria - con 15.432 richieste da analizzare tra giugno 2026 e giugno 2027 e 23.148 l'anno successivo - il Paese ad avere la quota più alta da domande da trattare sul totale. Seguono la Spagna, con rispettivamente 6.602 e 9.903 richieste annue da esaminare, la Grecia (4.376 e 6.564) e la Polonia (3.128 e 4.692).
La nuova procedura di frontiera rappresenta, insieme al meccanismo di solidarietà tra i Paesi di primo arrivo e gli altri, il cuore della riforma del Patto Europeo su  Migrazione ed Asilo approvato lo scorso 14 maggio. Il regolamento (UE) 2024/1348 sostituirà la direttiva sulle procedure di asilo, introducendo procedure di frontiera obbligatorie per determinate categorie di richiedenti con l'obiettivo di valutare rapidamente alle frontiere esterne dell'UE se le domande sono infondate o inammissibili. Le persone soggette alla procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzate a entrare nel territorio dello Stato membro. Il Regolamento prevede una capacità adeguata in ciascuno Stato membro, in termini di accoglienza e risorse umane, per esaminare in qualsiasi momento un determinato numero di domande nell'ambito della procedura di frontiera. A livello dell'UE tale capacità adeguata è stata fissata a 30 000.La capacità adeguata di ciascuno Stato membro è stata stabilita sulla base di una formula che tiene conto degli elementi seguenti:

  • il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere
  • gli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso
  • i respingimenti su un periodo di tre anni

Saranno soggetti alla procedura di frontiera in via prioritaria, i richiedenti che hanno maggiori prospettive di essere rimpatriati, che rappresentano un rischio per la sicurezza e che non sono minori o relativi familiari.
Il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione entrerà pienamente in vigore solo a giugno 2026.