La Commissione territoriale chiamata a pronunciarsi su una domanda di protezione internazionale può riconoscere lo status di rifugiato (o in subordine la protezione sussidiaria) oppure adottare una decisione di rigetto. È anche possibile che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritiene ci siano i presupposti per accogliere la domanda di protezione internazionale, ritenga tuttavia ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione (casi di divieto di respingimento). In tal caso gli atti vengono trasmessi al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Cosa si può fare contro la decisione adottata dalla Commissione territoriale?
Contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale è ammessa impugnazione davanti al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha adottato il provvedimento impugnato. Se lo straniero si trova ospitato in una struttura di accoglienza governativa, in una struttura del sistema di protezione degli enti locali, o è trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri, il ricorso va presentato alla Sezione specializzata del Tribunale distrettuale del luogo in cui ha sede la struttura o il centro presso cui si trova il richiedente, a prescindere dalla sede della Commissione territoriale che ha emanato il provvedimento sulla protezione.
Oggetto di impugnazione è sia il diniego della domanda di protezione che la decisione di rimpatrio. A seguito delle ultime modifiche normative intervenute (art. 7 legge n. 50/23), la decisione di rigetto produce, infatti, anche direttamente gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa (cd. provvedimento unificato) e comporta quindi l’obbligo di rimpatrio. Il provvedimento unificato (ovvero diniego e obbligo di rimpatrio) è impugnabile con ricorso unitario al Tribunale.
Come si propone il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale? Entro quanto tempo va proposto?
Contro il provvedimento della Commissione territoriale che ha totalmente respinto la domanda di protezione o ha riconosciuto allo straniero un tipo di protezione minore rispetto a quanto richiesto, il richiedente protezione può proporre ricorso, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni, se il richiedente asilo risiede all’estero). Il termine per proporre il ricorso è invece di quindici giorni nei casi di persone trattenute nei CPR o di domanda considerata manifestamente infondata.
È necessario un avvocato per proporre il ricorso?
Si, per la presentazione del ricorso è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma il richiedente privo delle risorse necessarie per sostenere il pagamento delle spese legali può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, personalmente o tramite l’avvocato incaricato.
Cosa succede se non si presenta ricorso? Entro quanto tempo bisogna lasciare l’Italia?
Dopo che riceve la comunicazione del rigetto della domanda di protezione internazionale, il richiedente ha diritto a rimanere sul territorio italiano sino alla scadenza del termine per proporre il ricorso. Decorso tale termine (30 o 15 giorni a seconda dei casi), in conseguenza della decisione di rigetto, vi è 'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, a meno che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo oppure la Commissione territoriale ritiene vi siano i presupposti per concedere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A seguito delle ultime modifiche normative intervenute (art. 7 legge n. 50/23), la decisione di rigetto produce anche direttamente gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa e comporta quindi l’obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso (dai 3 ai 5 anni). L’esecuzione del provvedimento di rimpatrio è delegata al questore che, in base a quanto disposto dalla Commissione, procederà o con l’accompagnamento coattivo o con la concessione di un termine per la partenza volontaria.
Cosa succede dopo la presentazione del ricorso? Si continua ad avere il diritto di restare sul territorio italiano fino alla decisione del giudice?
Per effetto del deposito del ricorso l’efficacia del provvedimento che ha respinto la domanda di protezione internazionale o che ha dichiarato la revoca o la cessazione dello status è sospesa automaticamente, ad eccezione di alcuni casi tassativi, ovvero domande presentate dal richiedente trattenuto nei CPR, domande dichiarate inammissibili o rigettate per manifesta infondatezza o, in ultimo, nel caso di domande presentate in maniera strumentale e per le quali è prevista la procedura accelerata . In questi ultimi casi il provvedimento che ha respinto la richiesta di protezione internazionale può essere sospeso dal Tribunale solo previa presentazione di apposita richiesta.
Il richiedente autorizzato a permanere sul territorio a seguito della presentazione del ricorso ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, tranne nell’ipotesi in cui si trovi trattenuto in un C.P.R.
Quanto impiega il Tribunale a decidere sul ricorso? Che decisione può essere adottata?
In base all’articolo 35 bis del D.lgs. n. 25/2008 il Tribunale dovrebbe pronunciarsi entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Oggetto della domanda non è il provvedimento negativo della Commissione territoriale, bensì il diritto soggettivo alla protezione internazionale. Vi è quindi l’onere di allegare i fatti costitutivi della domanda di protezione internazionale e anche eventuali fatti nuovi , ovvero distinti da quelli allegati nella fase amministrativa.
Il Tribunale opera un esame ex novo e decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che o rigetta il ricorso oppure riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto con cui il Tribunale decide non è reclamabile in Appello, ma è possibile presentare ricorso per Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria.