Anche nel 2024, come oramai da oltre un decennio, a fine anno è arrivata la proroga all’entrata in vigore delle norme relative alle autocertificazioni dei cittadini di paesi terzi in Italia.
Il nuovo “decreto milleproroghe” (DL. 215/2023, articolo 2, comma 1), ha spostato al 31 dicembre 2024 il termine a partire dal quale anche ai cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia potrebbero poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione.
Si tratta dell’ennesima proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal cosiddetto decreto Semplifica Italia (DL n.5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”), la cui entrata in vigore amplierebbe la facoltà di autocertificazione per i cittadini di Stati non appartenenti all’UE, regolarmente soggiornanti in Italia.
Resta quindi ancora impossibile per i cittadini stranieri utilizzare autocertificazioni nelle procedure previste dal Testo Unico Immigrazione e dal suo regolamento di attuazione. Anche nel 2024, i cittadini stranieri dovranno continuare a presentare i certificati originali, ad esempio quello degli esami sostenuti all’Università, per rinnovare un permesso per motivi di studio oppure quelli di casellario giudiziale e carichi pendenti se chiedono un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Le ragioni dell’ennesimo rinvio sono così spiegate nella relazione illustrativa del nuovo decreto: “ l’efficacia delle previsioni di cui ai sopra– ovvero DL n. 5/2012 - è subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati. Le azioni di informatizzazione dei suddetti processi lavorativi sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all’alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati, concretizzandosi un iter tecnicamente complesso che coinvolge le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma. I pertinenti interventi di adeguamento tecnologico - tuttora in corso presso le altre Amministrazioni interessate - impongono di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024. Trattasi di richiesta di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria in quanto non è stato ancora definito il previsto collegamento, in quanto gli interventi di adeguamento tecnologico sono ancora in corso presso le altre amministrazioni coinvolte. Ove non venisse prorogata la disciplina transitoria, il rinnovo dei permessi di soggiorno dovrebbe essere fondato sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, alla cui verifica dovrebbe procedersi con le ordinarie interlocuzioni tra amministrazioni, con conseguente allungamento dei tempi ed esigenza di impiego di maggiori risorse”
Si ricorda che la deroga alle norme generali vale solo per i documenti richiesti nell’ambito delle procedure previste dal Testo Unico Immigrazione, come ad esempio per le domande di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno. Ne consegue che, al di fuori di tali procedimenti, anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono utilizzare in Italia le dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, a condizione che la dichiarazione sostitutiva si riferisca a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
DL n 215/23