IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 30luglio 1999, n.300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte deiconti» e, in
particolare, l'art. 3;
Visto l'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevede
l'erogazione di un contributo a riduzione o a sgravio delle aliquote
per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, nel
limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020 e per un periodo massimo ditrentasei mesi, afavore delle
cooperative sociali che assumono persone con contratto dilavoro a
tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento
ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle qualie'
stata riconosciuta lo status di protezione internazionale a partire
dal 1° gennaio 2016;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: «Disciplina delle
cooperative sociali»;
Visto il decreto legislativo 25luglio 1998, n.286, recante:
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante: «Regolamento recante normedi attuazionedel testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive
modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o
apolidi, della qualificadel rifugiatoo dipersona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul
contenuto della protezione riconosciuta»;
Visto il decreto legislativo 18agosto 2015, n.142, recante:
«Attuazione delladirettiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedurecomuni aifini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale»;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13 convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 2017, n.
46, recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale»;
Richiamato il comma 109 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, secondo cui con decreto del Ministro dellavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
stabiliti i criteri di assegnazione del contributo ivi previsto;
Rilevata la necessita' di emanare ledisposizioni applicative e
procedurali necessarie all'erogazione del contributo previsto
dall'art. 1, comma 109 della legge 27 dicembre2017, n.205, nel
rispetto del limite di spesa stabilito e delle risorse disponibili;
Accertato che nello stato di previsione della spesa del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' iscritto il capitolo 4363 -
Missione 25 «Politiche previdenziali» - Programma25.3 «Previdenza
obbligatoria e complementare, assicurazionisociali» -Azione 7
«Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per
incentivare l'occupazione», denominato «Sgravi contributivi», il cui
piano gestionale22 reca la seguente declaratoria: «Sgravi
contributivi alle cooperative sociali per lavoratori neoassunti»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 109, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce i criteri di assegnazione
del contributo in favore delle cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381 che assumono personealle qualie' stato
riconosciuto lo status di protezione internazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto sotto forma di
esonero dal versamento dei complessivicontributi previdenziali a
carico dellecooperative socialidovuti perle assunzioni dei
predetti soggetti, con esclusionedei premie contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base
mensile.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' applicata per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative socialiper le
nuove assunzionidi personecon contrattodi lavoro a tempo
indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 econ riferimento ai
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre2018, alle quali e'
stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire
dal 1° gennaio 2016.
4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
Art. 2
Modalita' operative
1. Ai fini dell'ammissione al beneficio, le persone alle qualie'
stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre alle
cooperative socialipresso lequali vie' stata l'assunzione
nell'anno 2018 con contratto di lavoro a tempoindeterminato copia
del certificato attestante lo status di rifugiatoo di protezione
sussidiaria, a seguito della decisionepositiva sulladomanda di
riconoscimento, ovvero, qualora gia' in possesso, copia del permesso
di soggiorno attestante ilpossesso diuna delledue forme di
protezione internazionale riconosciuta.
2. Il beneficiodi cui all'art. 1 delpresente decretoe'
riconosciuto in base all'ordine cronologico diinvio all'INPS, da
parte delle cooperative sociali, delle domande volte al
riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
3. Al fine di assicurareil monitoraggiosull'attuazione della
misura, entro il 31 maggio 2023, l'INPS trasmette alMinistero del
lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle cooperative sociali
che hanno fatto richiesta del contributo edil relativo ammontare
riconosciuto, corredatodal relativo elenco dei titolari di
protezione internazionale, assunti nel periodo 1° gennaio 2018-31
dicembre 2018.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. La spesa relativa al beneficio di cui all'art. 1 del presente
decreto gravera', entro il limite massimodi 500.000euro, sulle
risorse gia' trasferite a tal fine all'INPS dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali a valere sul capitolo 4363/P.G. 22 dello
stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.
All'esaurimento delle risorse nonverranno riconosciute ulteriori
agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il limite
massimo complessivo previsto per il triennio 2018, 2019, 2020 pari a
1,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono alle attivita' indicate dal presente decreto
nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza
pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competentiorgani di
controllo esara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2022
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministerodel lavoroe delle
politiche sociali, delMinistero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dellacultura, del
Ministero della salute, reg. n. 2739