I figli minori dei titolari di un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo devono comunque soggiornare regolarmente per almeno cinque anni in Italia prima di poter avere lo stesso tipo di documento.
Lo ha ribadito lo scorso 6 settembre la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, rispondendo con una circolare a un quesito della Questura di Firenze.
Il Testo Unico sull’immigrazione (articolo 31 Dlgs 286/1998) prevede che “il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive”. La Questura chiedeva quindi se ai figli dei lungosoggiornanti andasse rilasciato un permesso per lungosoggiornanti, indipendentemente dall’anzianità di soggiorno in Italia.
Il Ministero dell’Interno ha ribadito che la previsione del Testo Unico va applicata “conformemente all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, rispetto al requisito della permanenza quinquennale sul territorio nazionale, che deve essere soddisfatto a titolo personale”. Il richiamo è alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue C-469/13, secondo la quale le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE “non consentono ad uno Stato membro di rilasciare, a condizioni più favorevoli di quelle previste, un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo”.
Nella stessa risposta, il ministero aggiunge che le condizioni reddituali vanno accertate anche per i minori, “attraverso una disamina complessiva del patrimonio familiare”. E ricorda che dal test di conoscenza della lingua italiana sono esentati i minori di quattordici anni.
Circolare del Ministero dell'Interno 6 9 2019 n.122106