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Assegno di natalità, modificati i requisiti richiesti agli stranieri per averne diritto
11 aprile 2022
Assegno di natalità, modificati i requisiti richiesti agli stranieri per averne diritto
L’inps recepisce la sentenza della Corte Costituzionale. Non più necessario il permesso per lungo soggiornanti
L’assegno di natalità, o bonus bebè è un contributo economico a sostegno delle famiglie con figli, anche adottati. Nel 2022 la misura non è stato rinnovata, ma è confluita
nell’assegno unico e universale per figli a carico.
In un
messaggio del 7 aprile
scorso
l’INPS
ha reso che il bonus sarà ancora erogato per un anno a condizione che
la nascita o l’adozione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021.
Nello stesso messaggio l’Inps ha precisato i
nuovi requisiti
che i cittadini dei Paesi non comunitari debbono avere per accedere alla misura, recependo il contenuto della
sentenza n. 54/2022
con la quale la
Corte Costituzionale
ha dichiarato illegittime le norme in materia di bonus bebè e assegno maternità che richiedevano il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per accedere alle due prestazioni.
In particolare – si legge nel messaggio – “l
a novella stabilisce che, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano
i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo
,
i familiari titolari di carte di soggiorno
di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del Testo unico, ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi
, nonché gli stranieri titolari
di
permesso di soggiorno per motivi di ricerca
autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.“
L’istituto ha anche chiarito che le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno attualmente in fase di istruttoria dovranno essere accolte, qualora ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge e che potranno essere accolte, in autotutela, dalle Strutture territoriali competenti le eventuali domande volte a ottenere il
riesame
delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo.
Il
messaggio dell'Inps
Prestazioni sociali
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