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30 marzo 2022

Nomadi digitali e lavoratori da remoto, più semplice l’ingresso in Italia


Una nuova categoria di lavoratori altamente qualificati tra i “fuori quota”. La novità nella converisone del Sostegni ter

"Nomadi digitali" e lavoratori da remoto extraue, autonomi o subordinati, potranno entrare in Italia al di fuori delle quote del decreto flussi. Una volta qui, avranno un permesso di soggiorno valido fino a un anno.

La novità è contenuta nella legge di conversione del decreto Sostegni ter, pubblicata lunedì scorso in Gazzetta Ufficiale, che ha aggiunto questa categoria agli ingressi per lavoro per casi particolari previsti dall’art.27 del TUI. La norma fa riferimento a persone che “svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano”.

Nomadi digitali e lavoratori da remoto dovranno avere un’assicurazione sanitaria e rispettare le disposizioni fiscali e contributive italiane. Un decreto ministeriale definirà le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, le soglie minime di reddito, le modalità di verifica dell’attività lavorativa e ulteriori dettagli sulle categorie di lavoratori ammesse.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.». (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2022 - Suppl. Ordinario n. 13)
((Art. 6 quinquies

Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da
remoto

1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera q) e' inserita la seguente:
«q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all'Unione europea»;
b) dopo il comma 1-quinquies e' inserito il seguente:
«1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis), sono
cittadini di un Paese terzo che svolgono attivita' lavorativa
altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici
che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per
un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attivita' in Italia,
non e' richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno,
previa acquisizione del visto d'ingresso, e' rilasciato per un
periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia
la disponibilita' di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti
i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le
disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti
nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti le modalita' e i requisiti per il rilascio del permesso di
soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori
altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti
minimi di reddito del richiedente nonche' le modalita' necessarie per
la verifica dell'attivita' lavorativa da svolgere».))