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Favoreggiamento dell’immigrazione, troppo alta la pena se si arriva in aereo o con documenti falsi
22 marzo 2022
Favoreggiamento dell’immigrazione, troppo alta la pena se si arriva in aereo o con documenti falsi
Secondo la Corte Costituzionale non è giustificato l’aggravante di pena previsto dal Testo Unico Immigrazione per chi aiuta uno straniero ad entrare in Italia utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti illegalmente ottenuti.
È manifestamente sproporzionata l
a pena da cinque a quindici anni di reclusione
, prevista dal Testo unico sull’immigrazione per chi abbia aiutato qualcuno a entrare illegalmente nel territorio italiano utilizzando un aereo di linea e documenti falsi.
Le elevatissime pene stabilite per
le ipotesi aggravate di favoreggiamento dell’immigrazione
si possono ragionevolmente spiegare solo in chiave di contrasto al traffico internazionale di migranti, gestito da organizzazioni criminali che ricavano da questa attività ingenti profitti, ma sono evidentemente sproporzionate rispetto a situazioni diverse, nelle quali non risulta alcun coinvolgimento in tali organizzazioni. Lo ha affermato
la Corte costituzionale nella sentenza n. 63, depositata il 10 marzo scorso
, dichiarando fondata una questione sollevata dal Tribunale di Bologna.
Il Tribunale doveva giudicare una donna nigeriana accusata di aver fatto entrare in Italia su un aereo di linea la figlia e la nipote, rispettivamente di tredici e otto anni, utilizzando documenti che ne attestavano falsamente la nazionalità senegalese. La Consulta ha rilevato che il reato di favoreggiamento dell’immigrazione - punito nella forma base con la reclusione da uno a cinque anni - è funzionale al controllo dei flussi migratori e, quindi, alla tutela di interessi pubblici di grande rilievo, come gli equilibri del mercato del lavoro, le risorse limitate del sistema di sicurezza sociale, l’ordine e la sicurezza pubblica. Le ipotesi aggravate, per le quali sono previste pene assai più severe, sono invece a tutela – oltre che del controllo dei flussi migratori – degli interessi del migrante, che in queste ipotesi è la “vittima” del reato. Si pensi ai casi in cui lo straniero trasportato rischia la propria vita o incolumità, ad esempio in imbarcazioni di fortuna, o è sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, come quando viene nascosto in celle frigorifere destinate al trasporto di merci. Un caso come quello giudicato dal Tribunale di Bologna è, però, molto lontano da questi reati e non può ragionevolmente giustificare una pena stabilita, nel minimo, in cinque anni di reclusione.
Da un lato, chi utilizza un mezzo di trasporto internazionale, come un aereo di linea, deve necessariamente sottoporsi a tutti gli ordinari controlli di frontiera, che rendono più facile identificare gli stranieri privi di autorizzazione all’ingresso nel territorio italiano. Dall’altro, è vero che usare un documento falso significa aver commesso un reato per procurarselo, ma i reati di falsità documentale sono ordinariamente puniti, nell’ordinamento italiano, con pene di gran lunga inferiori a quella prevista per il favoreggiamento aggravato.
Pertanto, in assenza di altre circostanze aggravanti, fatti come quello giudicato dal Tribunale dovranno invece essere puniti – ha concluso la Corte – co
n la più contenuta pena della reclusione da uno a cinque anni prevista dal primo comma dell’articolo 12 del Testo unico
, in concorso con quella prevista per il reato di utilizzazione di documenti falsi.
Corte costituzionale sentenza n. 63/2022
Giurisprudenza
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