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25 febbraio 2022

Come ci si sposa in Italia, quali documenti sono necessari?


Le risposte alle domande più frequenti



I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia sia con rito civile italiano che con un rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio. Non occorre essere residenti o domicilaiti in Italia per sposarsi in Italia. Se gli sposi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziche' richiedere le pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinita', adozione o affiliazione, ne' altri impedimenti previsti dal Codice Civile.

Cosa sono le pubblicazioni di matrimonio?
Le pubblicazioni sono un adempimento obbligatorio per la legge italiana e hanno la funzione di preavvisare la comunità per permettere di far valere eventuali impedimenti prima che il matrimonio sia celebrato.
Devono passare almeno 10 giorni, con due domeniche comprese, dalla data di pubblicazione alla data di celebrazione del matrimonio.

Cosa deve fare il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia?
Il cittadino straniero residente o domiciliato in Italia che vuole sposarsi nel territorio italiano deve:
- presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese che attesti l’idoneità a contrarre matrimonio (nulla osta al matrimonio). In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza. Può essere rilasciato:
1) dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata preso la Prefettura italiana competente;
2) dall’Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.
Il nulla-osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera né da autocertificazione. Solo i rifugiati, non potendo rivolgersi all’Autorità del loro Paese, possono fornire un certificato o altro atto idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr. n. 445/2000 (vedi Circolare Ministero dell’Interno n. 1 del 12.01.2022). Dal 2022 i rifugiati quindi non devono più richiedere il nulla-osta per le pubblicazioni all’Unhcr. 

Cosa succede se il nulla osta non viene rilasciato?
Se la richiesta di nulla osta non viene accolta, è possibile rivolgersi al giudice per chiedere che sia il Tribunale ad accertare che non sussistono impedimenti al matrimonio e quindi venga ordinato all’Ufficiale di stato civile di dar luogo comunque alle pubblicazioni anche in mancanza del certificato richiesto.
In generale la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di procedere alle pubblicazioni in assenza del nulla osta quando la norma del Paese d'origine è  in contrasto con l'ordine pubblico internazionale e costituzionale in quanto diretta ad impedire il matrimonio per soli motivi religiosi (Tribunale di Verona, decreto del 6 marzo 1987). Sempre secondo la giurisprudenza se il nulla osta al matrimonio dello straniero in Italia non viene rilasciato per "motivi religiosi" l'Ufficiale di stato civile deve comunque procedere alle pubblicazioni senza attendere il provvedimento del giudice purché gli interessati dimostrino la mancanza di impedimenti mediante altra documentazione (decreto del 5 maggio 2011).

E' posssibile autocertificare lo stato di libero?
Si, come chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 1 del 12 gennaio 2022  i rifugiati  per contrarre matrimonio possono fornire un certificato o altro atto idoneo ad attestare la libertà di stato o, in mancanza, rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr. n. 445/2000.
 

Può sposarsi un cittadino straniero privo di regolare permesso di soggiorno?
Si anche lo straniero soggiornante irregolarmente in Italia, può sposarsi, come chiarito dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 116 c.c., in precedenza modificato dalla l. n. 94/2009, nella parte in cui chiedeva di presentare «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano» (Corte Cost., 25 luglio 2011, n. 245).
Il matrimonio sarà però possibile solo se l’altro sposo è un cittadino italiano o uno straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Sarà, inoltre, in ogni caso necessario il nulla osta al matrimonio rilasciato dalla autorità competente del paese d’origine.
La Corte di Cassazione con una sentenza del 2013 ha anche stabilito che deve considerarsi legittima la permanenza di un soggetto extracomunitario nel territorio dello Stato qualora, pur in mancanza di documenti validi, siano in corso le pubblicazioni del matrimonio con un cittadino italiano.
Una volta celebrato il matrimonio il cittadino straniero irregolare ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Nel caso di matrimonio con un cittadino italiano va richiesta la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, presentando domanda presso la questura o inoltrandola tramite gli uffici postali utilizzando l’apposito kit.
Il cittadino straniero coniugato con un cittadino italiano non acquista la cittadinanza italiana automaticamente, ma deve presentare richiesta in Prefettura dopo due anni dal matrimonio (per saperne di più sull'acquisto della cittadinanza vai all'approfondimento)