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Ricongiungimento familiare, chi ne ha diritto e come si richiede?
01 ottobre 2021
Ricongiungimento familiare, chi ne ha diritto e come si richiede?
Le risposte alle domande più frequenti
L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano e che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari. Il ricongiungimento familiare, è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare, in quanto contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione nello Stato, permettendo quindi di promuovere la coesione economica e sociale.
La Legge n. 187 del 9 dicembre 2024 ha introdotto significative modifiche al Testo Unico sull’Immigrazione (TUI), in particolare agli articoli 28 e 29. Una delle modifiche più rilevanti prevede che
gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che consente il ricongiungimento familiare debbano dimostrare di aver maturato almeno due anni di soggiorno legale e ininterrotto in Italia
prima di poter presentare domanda per il ricongiungimento dei propri familiari.
Il nuovo requisito dei due anni di residenza non si applicherebbe ai lavoratori in distacco ICT e ai titolari di Carta Blu UE poiché la disciplina di queste categorie è regolata dalle rispettive direttive europee: la 2021/1833 per la Carta Blu e la direttiva 2014/66 per il distacco ICT.
Un’ulteriore modifica, introdotta nell’articolo 29 del TUI, prevede una
verifica più stringente delle condizioni abitative
per chi fa richiesta di ricongiungimento. Oltre ai già previsti requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, la legge ora impone un controllo preliminare sul numero di occupanti dell’alloggio, in conformità con i parametri fissati dal decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 1975.
Che requisiti occorrono per ottenere il visto per ricongiungimento familiare con il coniuge all’estero?
Per l’ottenimento del visto d’ingresso è necessario che il coniuge regolarmente residente in Italia presenti la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico, utilizzando l’apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it)
Lo Sportello Unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari. Se il richiedente è beneficiario di protezione internazionale non deve dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio.
Attenzione: il nulla osta non è necessario per i familiari stranieri di cittadini italiani, di cittadini dell’Unione Europea, o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
Quale è il reddito minimo necessario per poter ricongiungere un familiare?
I parametri di reddito sono aggiornati annualmente. Il reddito necessario aumenta a seconda del numero di familiari che si intendono ricongiungere. Il reddito necessario si calcola sulla base dell’importo annuo dell´assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare che si deve ricongiungere. Per esempio, per il 2025 l’assegno sociale è pari a 7.002, 97 € e per ricongiungere un familiare è necessario avere un reddito 10.504 €; per ricongiungere due familiari è necessario avere un reddito di 14.000 €, e così via.
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari di protezione internazionale è sempre necessario solo un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.
Quali sono i requisiti alloggiativi richiesti?
Per ottenere il nulla osta al ricongiungimento è necessario dimostrare il possesso di un’
abitazione adeguata
, ovvero dotata cioè dei requisiti igienici e sanitari, accertati
dal certificato di idoneità abitativa
.
La legge n. 187/2024 modificando l’articolo 29 del TUI, ha previsto una
verifica più stringente delle condizioni abitative
per chi fa richiesta di ricongiungimento. Oltre ai già previsti requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, la legge ora impone un controllo preliminare sul numero di occupanti dell’alloggio, in conformità con i parametri fissati dal decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 1975,
che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
In particolare l’abitazione deve rispettare i seguenti requisiti:
Superficie per abitante
1 abitante: 14 metri quadrati
2 abitanti: 28 metri quadrati
3 abitanti: 42 metri quadrati
4 abitanti 56 metri quadrati
Per ogni abitante successivo + 10 metri quadrati
Composizione dei locali:
Stanza da letto per 1 persona: 9 metri quadrati
Stanza da letto per 2 persone: 14 metri quadrati + una stanza soggiorno di 14 metri quadrati
Per gli alloggi monostanza:
1 persona: 28 metri quadrati (comprensivi del bagno)
2 persone: 38 metri quadrati (comprensivi del bagno)
Altezza minima: 2,70 metri
Aerazione:
Soggiorno e cucina con finestra apribile. Bagno, quando non dotato di finestra, munito di impianto di aspirazione meccanica.
Lo straniero già in Italia per quali familiari può richiedere il ricongiungimento?
È possibile richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni. Al coniuge è equiparato il
partner
(anche dello stesso sesso) unito civilmente, purchè maggiorenne e non legalmente separato (legge 20 maggio 2016, n.76;
Circolare del Ministero dell’Interno 5 agosto 2016, n.3511
);
- i figli minori, anche del coniuge o nati al di fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Il figlio deve essere minore di anni 18 all’atto di presentazione della domanda;
- i figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.Nel caso di genitori con più di 65 anni di età è richiesta altresì un’
assicurazione sanitaria
. Al momento della presentazione della richiesta di ricongiungimento è sufficiente presentare una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa. Questa deve poi essere sottoscritta entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio dello Stato e prima della presentazione allo Sportello Unico, alle seguenti condizioni: l’assicurazione non deve avere data di scadenza e dovrà coprire rischi di malattia, infortuni e maternità.
Non è possibile quindi il ricongiungimento familiare con un fratello o una sorella.
Il ricongiungimento familiare non è consentito se il richiedente risulta già coniugato con altro coniuge residente in Italia.
È consentito l’ingresso per ricongiungimento anche al genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. La domanda di nulla-osta può in tal caso essere presentata per conto del minore dal genitore regolarmente soggiornante. Ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito ed alloggio si tiene conto del possesso di questi da parte dell’altro genitore.
Quanto tempo occorre per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare?
Il nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato entro
150 giorni
dalla richiesta. Il nulla osta viene trasmesso dallo Sportello Unico per via telematica direttamente agli Uffici Consolari e deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.
Quale è l'iter successivo della procedura?
Se la domanda di nulla osta è
accolta
lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al ricongiungimento, trasmettendo per via telematica direttamente agli
Uffici Consolari Italiani
nel Paese di origine o di residenza del familiare ancora all’estero e da ricongiungere, aprendo la
seconda fase
della procedura, ovvero la
verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso
.
I familiari per i quali è stato richiesto il nulla osta devono dunque presentare agli Uffici Consolari, insieme alla richiesta di rilascio del visto di ingresso, la
certificazione attestante il rapporto di parentela
(matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario) debitamente
tradotta
e
legalizzata
dall’autorità consolare. Non si procede alla legalizzazione quando siano stati stipulati accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri in base alla
Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri
(L’Aja, 1961)
Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o se quest’ultima non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari
rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, anche procedendo all’esame del DNA, effettuate
a spese degli interessati
.
Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.
Se, invece, la domanda è
respinta
, contro il diniego del nulla osta è possibile fare
ricorso presso il Tribunale ordinario
della sede di residenza del richiedente regolarmente soggiornante in Italia.
Il visto per ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta viene rilasciato o negato
entro 30 giorni dalla richiesta
. L’esito dipende dalla verifica dell’autenticità da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare.
Se il richiedente è titolare dello status di
rifugiato
il rigetto della domanda non può essere motivato solo dalla mancanza di documenti attestanti l’esistenza dei vincoli familiari o il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari.
Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare che abbia ottenuto il visto per ricongiungimento, il familiare regolarmente residente in Italia deve presentare la
dichiarazione scritta di cessione fabbricato
all’autorità di pubblica sicurezza.
Cos’è e come richiedere il visto di ingresso per familiare al seguito?
Il visto di ingresso per familiare a seguito favorisce la coesione familiare, attraverso la possibilità per i familiari di uno straniero titolare di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, di fare ingresso in Italia direttamente insieme al proprio congiunto. Possono entrare a seguito del proprio familiare solo i familiari con i quali sarebbe comunque possibile attuare il ricongiungimento ed a condizione che ricorrano i requisiti circa la disponibilità di alloggio e di reddito
Maggiori informazioni: sul sito del Ministero degli Affari Esteri, consultabile al link
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
, è possibile consultare le differenti tipologie di visto e le procedure per richiederlo
(
Ultimo aggiornamento: gennaio 2026)
Integrazione
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